A.S.F.D.
C.F.S.
San Giovanni Gualberto
Riserve Naturali
Raduno Nazionale
Auguri
Giubileo 2000
Iniziative Culturali
la storia Come Iscriversi Notiziario Forestale e Montano Statuto Comunicati Rassegna Stampa Contatti
 
 

Atti Parlamentari -- 1 -- Camera dei Deputati

IX LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
CAMERA DEI DEPUTATI N. 1275

PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BERNARDI GUIDO, ARMELLIN, ASTORI, BALESTRACCI, BAMBI, BIANCHI, BONFERRONI, BROCCA, CARELLI, CARLOTTO, CATTANEI, CRISTOFORI, FOTI, IANNIELLO, LATTANZIO, LUCCHESI, MANCINI VINCENZO, MEMMI, MEROLLI, PASQUALIN, PERRONE, PERUGINI, PUJIA, QUIETI, RABINO, RAVASIO, RICCIUTI, RINALDI, ROCELLI, ROSSI, RUBINO, RUSSO FERDINANDO, RUSSO RAFFAELE, SANZA, SAVIO, SENALDI, SINESIÒ, ZAMPIERI, ZOLLA, ZOPPI

Presentata il 9 febbraio 1984

Ristrutturazione del Corpo forestale dello Stato

ONOREVOLI COLLEGHI! - In attuazione alla legge 22 luglio 1975, n. 382, sono stati emanati i decreti del Presidente del-la Repubblica 24 luglio 1977, nn. 616, 617 e 618, con i quali è stato completato l'ordinamento regionale.

Fra le materie trasferite alla competenza regionale è compresa anche l'agricoltura e foreste, caccia e pesca nelle acque interne, il cui trasferimento alle regioni era stato iniziato col decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. lì.

I decreti del Presidente della Repubblica sopra citati non hanno interessato solo la materia agricoltura e foreste, ma anche alcune strutture periferiche e il personale di alcuni ruoli del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Infatti col decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, oltre alle funzioni in materia di economia montana e politica forestale, sono stati trasferiti alle regioni quasi tutto il personale delle carriere di concetto, esecutiva, ausiliaria e operai, oltre ai direttivi, e quasi tutti gli Uffici periferici dipendenti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

I trasferimenti di cui sopra hanno interessato anche il Corpo forestale dello Stato, dipendente dallo stesso Ministero.

Per quanto riguarda il Corpo forestale dello Stato il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, prevedeva all'articolo 1 le competenze trasferite alle Regioni e all'articolo 4 quelle rimaste alla competenza dello Stato. Con il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, il trasferimento delle funzioni in materia di agricoltura e foreste alle regioni, è stato completato; per quanto riguarda l'Amministrazione forestale è stata soppressa l'Azienda di Stato per le foreste demaniali ed i suoi beni e compiti sono stati trasferiti alle regioni. Dal trasferimento sono stati esclusi i beni indicati nell'articolo 68 e i beni e compiti indicati all'articolo 83 per quanto riguarda la protezione dei beni naturalistici. Per quanto riguarda invece il personale e le strutture, l'articolo 71 del citato decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, stabilisce, tra l'altro, che rimane alla competenza statale " il reclutamento, l'addestramento e l'inquadramento del Corpo forestale dello Stato il quale è impiegato anche dalle regioni secondo il disposto dell'articolo li del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. li "; quest'ultimo prevedeva, per il Corpo forestale dello Stato, il trasferimento alle regioni degli Ispettorati regionali, ripartimentali e distrettuali e del personale delle carriere di concetto, esecutiva, ausiliaria e operai. Erano esclusi dal trasferimento i comandi distaccamento e i comandi stazione e il personale ispettori, sottufficiali e guardie oltre ad una esigua parte del personale delle carriere interessate al trasferimento, in servizio soprattutto presso gli uffici centrali dell'Amministrazione forestale.

La struttura del Corpo forestale dello Stato, prima dell'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica citati, era costituita da: direzione generale, ispettorati regionali, ispettorati ripartimentali, ispettorati distrettuali, comandi distacca-mento, comandi stazione. In parallelo operava l'Azienda di Stato per le foreste demaniali, che amministrava i beni demaniali dello Stato, con una direzione, presso la direzione generale economia montana e foreste, gli uffici amministrazione presso i vari complessi demaniali periferici e avvalendosi del personale e dei comandi stazione del Corpo forestale dello Stato.

Dopo l'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sono rimaste alla competenza dello Stato: la direzione generale economia montana e foreste, i comandi distaccamento e i comandi stazione. Tra le funzioni rimaste alla competenza statale figurano, tra l'altro, la tutela ambientale ed ecologica del territorio, la difesa del suolo in generale e le funzioni di polizia forestale, cioè tutti quegli " interessi di difesa dell'ambiente a prevenzione di ogni Specie di danni, provenienti da eventi naturali o da opera dell'uomo, atti a comprometterne l'integrità " (cfr. Sentenza Corte costituzionale n. 257 del 1974>.

Partendo da questa premessa fondamentale è stata predisposta la presente proposta di n~~strutturazione del Corpo forestale dello Stato con l'intento di adeguare le sue strutture e la sua operatività alla nuova realtà politica e amministrativa del paese.

Negli ultimi decenni il problema di una riforma del Corpo forestale dello Stato è stato oggetto di studi ed iniziative sia da parte amministrativa che parlamentare. Infatti il Ministero dell'agricoltura e delle foreste sin dal 1952 si era posto il problema di riordinare l'Amministrazione forestale e quindi il Corpo forestale dello Stato, in previsione della emanazione della legge 25 luglio 1952, n. 991, sulla montagna. A tale proposito il Ministro pro tempore costituì una apposita Commissione (decreto ministeriale 4 gennaio 1952> col compito di predisporre una bozza di testo di riforma uniformato ai seguenti principi: aumento degli organici del Corpo forestale dello Stato nei limiti dei contingenti portati in diminuzione ad altri ruoli dello stesso Ministero; distinzione di funzioni ed organici fra Amministrazione forestale e Corpo forestale dello Stato nel senso che alla prima andavano attribuite le competenze relative alla politica forestale ed alla economia montana, mentre al secondo continuavano ad essere affidati compiti tradizionali ed istituzionali relativi alla tutela delle risorse naturali e dell'ambiente naturale in genere, oltre che la polizia forestale e le funzioni tecniche connesse senza comunque modificare lo stato giuridico del personale che costituiva il Corpo che però andava distinto da quello che costituiva l'Amministrazione forestale. La Commissione invece elaborò un testo che prevedeva solamente la militarizzazione del Corpo senza alcuna distinzione delle funzioni spettanti alle due branche del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Si ha notizia di altra iniziativa che prevedeva la istituzione di un Corpo forestale dello Stato - comunque non distinto dall'Amministrazione forestale - strutturato in analogia all'Arma dei carabinieri.

Nel 1965 anche l'Accademia di scienze forestali elaborò una proposta di riforma dell'Amministrazione forestale, ma essa riguardava soprattutto la legge forestale, oltre che le funzioni, le strutture e il personale dell'Amministrazione stessa.

Ma tutte queste iniziative non vennero mai ufficializzate, nel senso di trasformarle in progetti di riforma di iniziativa governativa o parlamentare, e rimasero solo delle pie intenzioni, anche perché la loro elaborazione non rispondeva, per un verso o per altro, alle effettive esigenze della rifoma del Corpo.

Negli ultimi anni si sono avute diverse iniziative parlamentari e cioè:

V Legislatura:

proposta di legge: n. 3744/C dell'onorevole Ciccardini ed altri; n. 3774/C dell'onorevole Bernardi ed altri; n. 4041/C dell'onorevole Bernardi ed altri.

VI Legislatura:

proposta di legge: n. 82/C dell'onorevole Bernardi ed altri; n. 1889/C dell'onorevole Fontana ed altri; n. 3204/C dell'onorevole Lettieri ed altri; n. 3210/C dell'onorevole Costamagna ed altri.

VII Legislatura:

proposta di legge: n. 382/C dell'onorevole Bernardi ed altri; n. 724/C dell'onorevole Principe ed altri; n. 1030/C dell'onorevole Marabini ed altri; n. 492/S del senatore Barbaro ed altri.

Nella elaborazione della presente proposta abbiamo fatto tesoro dei contributi derivanti dalle proposte sopra citate, ma soprattutto ci siamo avvalsi della collaborazione delle organizzazioni del personale del Corpo forestale dello Stato più direttamente interessato al problema, e quindi anche il più competente in materia, essendo quello preposto alla quotidiana attuazione del servizio forestale e che pertanto è maggiormente a contatto con le popolazioni e con l'ambiente naturale; cioè gli ispettori, sottufficiali e guardie.

Prima di passare alla illustrazione dell'articolato, riteniamo utile fare alcune precisazioni e considerazioni sulle origini, struttura e importanza del servizio forestale nel nostro paese.

La politica di economia montana e forestale perseguita in questo scorcio di secolo, si è andata evolvendo man mano che alle risorse e beni naturali è stato riconosciuto sempre più un carattere sociale.

Infatti la politica forestale non si è interessata solo di forestazione e regimazione delle acque, ma anche di forme più evolute di attività agro-silvo-pastorali, artigiane e turistiche; cioè la selvi-coltura oltre alla componente economica, ha assunto nel tempo anche quella vincolistica, naturalistica e quindi ecologica.

Le tappe più salienti dell'evolversi della predetta politica forestale, possono identificarsi nelle seguenti leggi: n. 3917 del 1877, sul vincolo forestale; 2 giugno 1910, n. 277, legge Luzzatti; 30 dicembre

1923, n. 3267, legge forestale; regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, di bonifica integrale; 10 agosto 1950, n. 646, Cassa del Mezzogiorno; 10 agosto 1950, n. 647, aree depresse centro-nord; 25 luglio 1952, n. 991, legge sulla montagna; 3 dicembre 1971, n. 1102, sviluppo della montagna, fino alla 27 dicembre 1977, n. 984, detta del quadrifoglio.

In linea di massima la pratica attuazione dei contenuti delle leggi sopra citate è stata sempre affidata all'Amministrazione forestale che con la legge 25 luglio 1952, n. 991, si è identificata col Corpo forestale dello Stato facendo assumere a quest'ultimo una fisionomia diversa da quella istituzionale per la poliedricità dei compiti affidatigli.

Occorre invece tenere ben distinti compiti e funzioni che competono all'Amministrazione forestale - quelli di natura politica da quelli che competono al Corpo forestale dello Stato - quelli di natura tecnica e di tutela dei beni naturali -; cioè la prima deve essere intesa come entità di programmazione ed esecuzione degli indirizzi di politica forestale e montana, il secondo come servizio forestale preposto alla tutela ecologica dell'ambiente naturale.

Facendo una carrellata attraverso la storia del servizio forestale notiamo che esso è nato con le prime società umane organizzate; infatti è stato sempre presente in tutte le civiltà che si sono succedute sulla Terra. Dagli Egiziani - circa 6000 anni addietro - (regimazione della valle del Nilo), ai Re Savi Cinesi - circa 4000 anni fa - (sistemazione dei corsi d'acqua); dai Fenici, ai Persiani, ai Greci: questi avevano un regolare servizio di tutela dei boschi e del pascolo e con Aristotile ha inizio lo studio dell'economia forestale - Alsokomia -, mentre Polluce inizia la distinzione della coltivazione dei boschi - Alsopoeia - da quella degli altri vegetali - Fiturgia.

La grande importanza che i popoli orientali hanno sempre attribuito al bosco, è bene evidenziata da una frase scritta su un vecchio libro religioso dell'India: " Chi scava un pozzo vive in paradiso tanti anni, quante sono le gocce d'acqua in esso contenute; scavare dieci di tali pozzi equivale a procreare un figlio virtuoso; ma procreare dieci di tali figli equivale a piantare un albero " (cfr. discorso del Ministro dell'agricoltura indiano alla festa degli alberi celebrata a Roma, Monte Mario nel 1952). E Budda nel VI secolo a.C. affermava: " La foresta

è un organismo di illimitata gentilezza e benevolenza che non chiede nulla per il suo sostentamento ed elargisce generosamente i prodotti della sua attività vitale; essa dà protezione a tutti gli esseri, offrendo ombra e riparo anche al boscaiolo che la distrugge".

Nel nostro paese il servizio forestale, quale organo dello Stato, si può far nsalire al periodo dei Re di Roma. Infatti sotto il regno di Anco Marzio (640-614 a.C.) apposito personale era preposto alla tutela del patrimonio silvo-pastorale, considerato res publica, soprattutto nelle zone comprese ai lati dei fiumi, per ben dodici miglia dalla foce alla sorgente, e nei boschi destinati alla fornitura di materiali per la flotta romana. L'ordine gerarchico era: Magister magistrato (insieme al magistrato venivano eletti gli agenti forestali); Procuratores Saltuum amministratori; Curatores Alveis sovrintendenti ai corsi d'acqua; Saltuarii = agenti addetti alla Vigilanza dei boschi e del pascolo.

Testimonianze ci sono pervenute anche dalle opere degli scrittori romani detti " georgici "> tra i quali ricordiamo: Catone, Cicerone Columella, Plutarco e soprattutto Plinio il Vecchio del quale, la Katt£ralis Hìstoria, con i suoi ben 37 volumi, rappresenta senz'altro la prima enciclopedia naturale.

Nell'era feudale la coltura e la vigilanza del patrimonio forestale fu opera soprattutto di alcuni ordini monastici tra cui primeggiarono i Benedettini, ai quali dobbiamo, fra l'altro, i magnifici boschi di cui ammiriamo ancora oggi la superba bellezza ed importanza, come la pineta di Ravenna, le foreste di La Verna, di Camaldoli, di Vallombrosa, del Subasio, di Monticchio, di Serra .S. Bruno, ecc.

Durante tale periodo storico la passione per la caccia, dei Dominus, determinò l'emanazione di particolari " editti ", con i quali veniva vietato l'ingresso dei cittadini nei boschi destinati alla caccia; boschi dai quali bisognava foras restare e che successivamente vennero chiamati foresta ". Venne allora introdotto nel linguaggio comune e negli atti legali, la parola " forestare ", per indicare i boschi considerati " bandita >, e " forestario" l'agente addetto alla vigilanza. Questa si ritiene l'origine più probabile della parola " forestale ".

Ma la massima organizzazione e perfezione del servizio forestale nel nostro paese, venne raggiunta nella Repubblica di Venezia, dove dipendeva direttamente dal Consiglio dei Dieci. Le rigide e minuziose disposizioni attuate per quasi un millennio da- una disciplinata organizzazione che aveva compiti di polizia e tecnici, che faceva 'capo alla "Scuola di architettura e della scienza boschiva " della Serenissima, hanno più che un semplice interesse storico: a tale apparato - diretto da un capitano del bosco con alle dipendenze un " cavaliere " ed un certo numero di " ufficiali " per ogni complesso boscato, tutto personale in uniforme ed armato - va attribuito il merito che importanti foreste come quella del Cansiglio, di Valle Imperina, di Somadida ed altre, sono pervenute fino a noi e sono oggi fra le più belle e ricche del nostro paese.

Anche nel Granducato, di Toscana, con Cosimo dei Medici (1551) vigevano norme severissime in materia forestale che in alcuni casi prevedevano addirittura la pena capitale. Ma quando con Pietro Leopoldo - editto 24 ottobre 1780 - vennero abolite quelle norme, neI giro di qualche decennio furono distrutti ben 284.000 ettari di bosco.

Analogamente negli altri Stati pre-risorgimentali vennero emanate norme relative alla tutela delle risorse naturali ed istituiti regolari servizi forestali. Ne riassumiamo i principali:

Marche e Umbria: editto del Consalvi del 1805;

Lombardo-Veneto: decreto del Regno Italico del 27 maggio 1811 che prevedeva Fra l'altro una struttura. costituita da ispettori, graduati e guardie con unica uniforme e armamento, funzioni di polizia forestale, civile, militare e giudiziaria;

Romagna: per le pinete di Ravenna e Cervia, l'editto del Nembrini del l° maggio 1816; per il Granducato di Modena, l'editto di Francesco I del 14 febbraio 1819; per le province di Ferrara, Forlì e Ravenna, l'editto del Consalvi del 30 settembre 1827; per la provincia di Bologna, l'editto di Albani del 21 febbraio 1829; per Parma e Piacenza il decreto di Maria Luisa dell'11 novembre 1842. Ovunque il servizio era affidato a personale armato ed in uniforme;

Regno di Napoli e Sicilia: il codice forestale di Francesco I, la legge del 1826 e il decreto di Ferdinando lI del 2 settembre 1832. Il personale e il servizio dipendevano da una Direzione delle Foreste ed era costituito da ispettori, brigadieri e guardie con analogo armamento ed uniforme, che vigilavano su tutto il territorio del regno;

Stato Pontificio: vigeva l'ordinanza di Albani del 21 febbraio 1829;

Regno di Sardegna e Piemonte: vigevano le regie Patenti di Carlo Alberto del 1° dicembre 1833.

.Quest'ultimo provvedimento viene considerato come 1'atto di nascita del Corpo forestale, quale organo dello Stato italiano unitario; successivamente con l'unificazione dello Stato italiano" venne unificato anche il servizio forestale, le strutture ed il personale che ne facevano parte. Tale processo di unificazione è stato realizzato nel tempo, con ben 63 provvedimenti legislativi durante gli 87 anni che vanno dal 1860 - regio decreto 7 agosto 1860, n. 4192, istituzione del Ministero dell'agricoltura -, al 1947, legge 18 marzo 1947, n. 684, trasferimento degli ispettori in un ruolo diverso da quello dei sottufficiali e guardie.

La. fioritura di tante leggi, da un lato sta a dimostrare l'interesse del legislatore nei riguardi del servizio forestale e quindi la sua importanza, ma dall'altro la conseguente disorganicità in quanto non si è mai pervenuti ad una organica sistemazione del Corpo stesso; per il quale invece è essenziale una normativa chiara e una

solida struttura, onde proiettare nel futuro la sua azione, soprattutto in considerazione che in campo selvicolturale si deve prescindere dal fattore tempo.

Premesso quanto sopra si possono formulare le seguenti considerazioni.

Dopo l'unificazione dello Stato italiano si è gradualmente pervenuti alla unificazione dei ruoli del personale forestale, legge n. 1015 del 1860; alla unificazione delle uniformi ed armamento, legge n. 1013

del 1862; alla unificazione dei Martelli forestali governativi, legge n. 688 del 1864; alla unificazione della legge forestale, legge n. 3917 del 1877; alla unificazione delle Scuole per la formazione del personale forestale: per ufficiali, regio decreto n. 4993 del 1869; per guardie, regio decreto n. 250 del 1905; per sottufficiali, regio decreto n. 1053, del 1913.

In conseguenza anche dei voti espressi dal I Congresso forestale tenutosi a Bologna nel giugno del 1909, venne emanata la legge detta di Luzzatti, del 2 giugno 1910, n. 277, la prima che ha dato un assetto logico e funzionale al servizio forestale italiano, in quanto distingueva l'Amministrazione forestale costituita da: Direzione generale delle foreste presso il Ministero dell'agricoltura. e delle foreste; Consiglio superiore per le acque e le foreste; Corpo reale. forestale; Azienda del demanio forestale dello Stato.

Come si vede il legislatore nel dare il primo assetto alla Amministrazione forestale dello Stato italiano ha tenuto nel debito conto tutte le componenti, fra le quali il Corpo forestale che aveva compiti istituzionali di tutela e vigilanza, affidando alle altre componenti i compiti programmatici e di politica forestale e montana.

Nel 1915, però, gli ufficiali ispettori riescono a far abolire per loro, con la legge 24 gennaio 1915, n. 92, l'uniforme, mentre ai brigadieri e guardie, con legge 5 febbraio 1915, n. 253, vennero attribuite anche le funzioni di polizia militare in collaborazione con carabinieri e guardia di finanza.

Comunque fino al 1923 la struttura del Corpo rimase sempre la stessa, cioè Corpo di polizia forestale e tecnico, distinta da quella della restante Amministrazione. Ma con la legge 23 dicembre 1923,n. 2695, tale distinzione venne definitivamente annullata: vennero annullati tutti i gradi, l'uniforme e il Corpo, quale organo di tutela, continuò ad operare o a tentare di operare col " personale di custodia " che venne distinto in

" assistenti ", sorveglianti ", " intendenti ", ecc.

Questo è stato il provvedimento meno felice emanato per il Corpo forestale e rappresentò non solo un regresso ma lo snaturamento dei principi che avevano animato il legislatore della legge 2 giugno1910, n. 277.

Con questa legge il servizio forestale fu ridotto a livelli molto deludenti, perché, non valendo più alcuna normativa né giuridica, né disciplinare, né regolamentare, il servizio rimaneva affidato solamente a iniziative personali e personalistiche. Questo stato di cose non venne cambiato nemmeno con la emanazione della legge 30 dicembre 1923, n. 3267, detta " legge forestale ", che pur riformava tutto il sistema della legislazione forestale italiana: sistema ancora oggi in vigore.

Come conseguenza negativa a questo stato di cose, nel 1926 il Corpo venne assorbito dalla Milizia. Si hanno fondati motivi di ritenere oggi, che tale assorbimento fu determinato proprio dallo stato confusionale in cui operava l'Amministrazione a causa della disorganicità del servizio cui si è accennato sopra; stato di cose che diede all'aberrante aspirazione militaristica dell'insorgente regime fascista, facile esca per assorbire un servizio che di politico-militaristico non aveva alcun aspetto, essendo appunto un organismo che per poter essere veramente efficiente ed utile, deve solo avere una regolamentazione giuridica e funzionale il più possibile chiara e solida; caratteristiche che nell'allora Organizzazione del servizio forestale non esistevano più.

Nella milizia fascista non vennero infatti assorbiti gli altri Corpi di polizia allora esistenti: Guardia di finanza e Arma dei carabinieri; dal che si può dedurre che se anche il Corpo forestale avesse conservato la struttura e natura di sempre, sicuramente non avrebbe dovuto subire l'onta del suo inserimento nella milizia fascista, durato fino al periodo bellico 1940-1943.

Durante l'ultimo periodo bellico il Corpo forestale venne posto, con la legge n. 1408 del 1940, alle dipendenze del Comando supremo delle forze armate, per servizio approvvigionamento legna e legnami per le forze armate e per le popolazioni. La legge predetta conferiva, fra l'altro, ai comandi stazione forestali, la facoltà di assumere " squadre di operai boscaioli ", i quali rimanevano, così, indisponibili per le forze armate.

Notevole contributo venne dato dai forestali ", alla causa della Resistenza, la con la partecipazione diretta dei suoi uomini, sia con la fornitura di armi soprattutto alle prime formazioni partigiane. Ma fu con l'applicazione della legge n. 1408 del 1940 predetta, che i forestali poterono dare un contributo ancora maggiore alla lotta di liberazione.

Molti partigiani, infatti, vennero inclusi elle sopra citate " squadre di operai boscaioli ", rimanendo così

" coperti " sia per quanto riguarda la chiamata alle armi da parte dei nazi-fascisti, che la cattura a seguito dei numerosi rastrellamenti, sia per la maggiore facilità di movimenti per la buona riuscita di operazioni contro il nemico. Molti partigiani debbono la loro vita e la buona riuscita delle loro operazioni alla copertura predetta.

Ma durante il predetto periodo bellico anche il Corpo forestale dello Stato seguì e subì le tragiche vicissitudini del nostro paese.

Il Corpo forestale dello Stato, così come è strutturato oggi, venne ripristinato con il decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, con la quale si dava attuazione alla riserva di ripristino del Corpo, prevista dal regio decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 16/b; con tale decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, mentre per gli ispettori, pur riconoscendo loro le funzioni di polizia, venne conservato lo status civile previsto dalla legge 18 marzo1947, n. 684, per i sottufficiali e guardie, invece, venne parimenti conservato lo status di personale tecnico con funzioni di polizia, ma con una struttura ed organizzazione che si avvicina più a quella militare che a quella civile (cfr. Consiglio di Stato lì maggio 1959, n. 983).

Il predetto decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, è stato ratificato con modificazioni, con la legge 4 maggio 1951, n. 538, con la quale i sottufficiali e guardie forestali sono stati nuovamente equiparati ai pari grado degli altri Corpi di polizia dello Stato, per quanto riguarda il trattamento economico, di quiescenza, la disciplina, lo stato in servizio, ecc., ad eccezione dello stato giuridico che per i forestali è rimasto quello " civile ".

Successivamente alle due leggi predette, il Parlamento repubblicano ha emanato numerose altre leggi che hanno sempre più confermato per il Corpo forestale dello Stato, la natura di Corpo armato e quindi il Corpo di polizia dello Stato, seppure quale Corpo speciale; cosa confermata anche da una ricca giurisprudenza della Corte costituzionale e del Consiglio di Stato.

Le principali di tali norme, sono:

1. - Parere del Consiglio di Stato n. 632 del 26 giugno 1950: Rapporto di pubblico impiego -Corpo delle foreste - Costituzione del rapporto;

2. - Decisione del Consiglio di Stato n. 56 del 12 febbraio 1951: Corpo forestale - Ufficiali;

3. - Legge 25 luglio 1952, n. 991: Legge sulla montagna;

4. - Legge 14 dicembre 1955, n. l316: Modalità di pagamento per il personale del Corpo forestale dello Stato;

5. - Decreto del Presidente della Repubblica IO gennaio 1957, n. 3: Statuto degli impiegati civili dello Stato - Non applicabilità al personale del Corpo forestale dello Stato;

6. - Legge 4 marzo 1958, n. 175:

Fornitura del vestiario ai sottufficiali e guardie del Corpo forestale dello Stato;

7. - Decisione del Consiglio di Stato n 76 del 13 marzo 1958: A. G. - Disciplina per i sottufficiali e guardie del Corpo forestale dello Stato;

8. - Parere del Consiglio di Stato n. 983 dell'11 marzo 1959, Sezione Il:

Natura del rapporto d'impiego e carattere del Corpo forestale;

9. - Legge 18 febbraio 1963, n. 301:

Riordinamento dei servizi e del personale del Corpo forestale dello Stato;

10. - Legge 3 febbraio 1963, n 126:

Norme di polizia veterinaria Stazioni di monta taurina;

11. - Legge 3 febbraio 1963, n. 127:

Norme di polizia veterinaria - Monta equina;

12. - Legge 27 ottobre 1965, n. 1198:

Equiparazione del servizio forestale al servizio militare di leva;

13. - Parere del Consiglio di Stato n. 1552 del 9 gennaio 1968, Sezione lI:

Conferma della equiparazione del Corpo forestale dello Stato agli altri Corpi di polizia;

14. - Legge 22 dicembre 1969, n. 967:

Indennità d'istituto;

15. - Parere del Consiglio di Stato n. 410 del 16 aprile 1970: Interpretazione della legge 22 dicembre 1969, n. 967 Diritto dei sottufficiali e guardie del Corpo forestale dello Stato alla corresponsione della indennità d'istituto;

16. - Legge lì maggio 1970, n. 313:

Personale del Corpo forestale dello Stato posto " fuori ruolo > per i Servizi della Amministrazione dello Stato per le foreste demaniali;

17. - Legge 29 ottobre 1970, n. 1054:

Riordinamento indennità d'istituto per i Corpi di polizia;

18. - Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079:

Riordinamento del personale e delle carriere delle Amministrazioni dello Stato;

19. - Legge 28 ottobre 1971, n. 881:

Aumento della paga ai graduati delle Forze armate ed agli allievi dei Corpi di polizia;

20. - Legge il dicembre 1971> n. 1090: Avanzamento dei graduati dei Corpi di polizia;

21. - Decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11: Trasferimento delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e foreste, caccia e pesca nelle acque interne, alle regioni;

22. - Decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1972, n. 748: Dirigenza statale;

23. - Sentenza della Corte costituzionale n. 142 del 6 luglio 1972: Conferma della natura, del carattere e delle funzioni statali del Corpo forestale dello Stato;

24. - Legge 3 dicembre 1972, n. 1102:

Carta della montagna;

25. - Legge 22 maggio 1973, n. 269:

Controllo varietale di semi e piantine;

26. - Legge 27 ottobre 1973, n. 628:

Assegno perequativo e adeguamento indennità d'istituto per i Corpi di polizia;

27. - Legge 27 ottobre 1973, n. 629:

Pensione privilegiata a i superstiti dei caduti nell'adempimento del dovere;

28. - Legge 15 novembre 1973, n. 734:

Assegno perequativo al personale civile dello Stato;

29. - Legge 22 dicembre 1973, n. 926:

Adeguamento indennità d'istituto al Corpo forestale dello Stato;

30. - Decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092:

Testo unico trattamento di pensione;

31. - Sentenza della Corte costituzionale n. 257 del 1974: Conferma dei compiti statali in materia di protezione ecologica dell'ambiente naturale;

32. - Legge l° marzo 1975, n. 47:

Legge sugli incendi boschivi;

33. - Legge 11 marzo 1975, n. 72:

Rifinanziamento opere di difesa del suolo;

34. - Legge 28 aprile 1975, n. 135:

Aumento indennità d'istituto;

35. - Legge 31 maggio 1975, n. 205:

Premio di arruolamento e rafferme al personale dei Corpi di polizia;

36. - Legge 14 giugno 1975, n. 493:

Rifinanziamento legge forestazione, pertinenze idrauliche e incendi boschivi;

37. - Parere del Consiglio di Stato n. 1696 del 16 dicembre 1975:

Rapporto pubblico impiego - Uso uniforme per ufficiali del Corpo forestale dello Stato;

38. - Legge 24 dicembre 1975, n. 706:

Ripenalizzazione dei reati forestali;

39. - Legge 6 marzo 1976, n. 52:

Norme sull'edilizia a favore del personale Corpi di polizia;

40. - Sentenza della Corte costituzionale n. 111 del 6 marzo 1976:

Legittimità costituzionale del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, in ordine alle competenze dello Stato e quelle trasferite alle regioni;

41. - Legge 14 aprile 1977, n. 112:

Aumenti economici al personale statale;

42. - Legge 6 aprile 1977, n. 184:

Ratiflca della convenzione internazionale di Parigi, sulla tutela del patrimonio culturale e naturale mondiale;

43. - Legge 27 maggio 1977, n. 284:

Aumenti economici;

44. - Risoluzione CEE del 17 maggio 1977:

Tutela dell'ambiente naturale;

45. - Decreti del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, nn. 616, 617 e 618:

Attuazione della legge n. 382 sul decentramento delle funzioni amministrative alle regioni;

46. - Legge 27 dicembre 1977, n. 968: Norme sulla tutela dell'ambiente e vigilanza sull'esercizio della

caccia;

47. - Legge 27 dicembre 1977, n. 934: Legge del quadrifoglio;

48. - Legge 5 agosto 1978, n. 505: Adeguamento all'indennità d'istituto alle forze di polizia;

49. - Circolare Ministero del tesoro n. l64410 del 15 novembre 1978: Norme di attuazione dei benefici economici agli statali;

50. - Legge 30 novembre l978, n. 755:

Aumento delle paghe agli allievi dei Corpi di polizia;

51. - Decreto-legge n. 163 del 1979:

Nuovo assetto retributivo agli statali.

Da tutte le leggi sopra citate risulta chiaramente la natura e il carattere del Corpo forestale dello Stato, che è quello inequivocabile delineato dalla già citata decisione del Consiglio di Stato n. 983 dell'11 marzo 1959.

Prima di passare alla illustrazione dell'articolato della presente proposta, ci sia consentita un'altra considerazione.

Attualmente il personale del Corpo forestale dello Stato è costituito da: ispettori, sottufficiali e guardie - personale tecnico con funzioni di polizia -, e da personale delle carriere di concetto, esecutiva e operai, nei contingenti non trasferiti alle regioni, personale amministrativo o con sole .funzioni burocratiche.

Gli ispettori sono i diretti superiori dei sottufficiali e guardie, personale con funzioni di polizia e costituenti la parte del Corpo forestale dello Stato considerata Corpo armato dello Stato; ma gli stessi ispettori sono anche i superiori del personale delle carriere burocratiche sopra citate.

Queste differenziazioni si sono venute a creare a seguito della attribuzione alla Amministrazione forestale, dei compiti di politica forestale e di economia montana

- soprattutto con l'emanazione della legge 25 luglio 1952, n. 991, con la quale il Corpo forestale dello Stato è stato assorbito dall'Amministrazione forestale; due entità che invece, pure se operano nello stesso settore in pratica, però, i compiti di ciascuna si differenziano nella fase operativa. Infatti mentre alla Amministrazione competono la pratica attuazione delle linee di politica forestale e quelle di economia montana - che consistono nella programmazione ed attuazione di opere pubbliche di bonifica, sistematorie, di sostegno dell'iniziativa privata, di assetto territoriale, ecc. -; al Corpo forestale dello Stato compete, invece, la tutela delle risorse naturali e dell'ambiente naturale in genere.

Ma se nel passato la politica forestale e l'economia montana sono state affidate necessariamente, forse, all'Amministrazione forestale, oggi però, a seguito della completa istituzione dell'ordinamento regionale ed il trasferimento ad esso dei poteri in alcuni settori della attività pubblica fra cui l'agricoltura e foreste, si sono finalmente create le premesse per restituire il Corpo forestale dello Stato alle sue competenze istituzionali, cioè deve tornare ad essere solo un organismo preposto alla tutela dell'ambiente naturale.

Si impone quindi la necessità di dover ristrutturare il Corpo forestale dello Stato a seguito della nuova realtà politica del paese e quindi, alla luce di quanto sopra esposto, per rendere la sua struttura " adattata alle regioni ", come, preconizzato dal Costituente (cfr. atti Assemblea Costituente seduta del 10 luglio 1947) e contemperare " l'esigenza regionale e l'esigenza unitaria nazionale " (cfr. Assemblea Costituente seduta del 10 luglio 1947) nel contesto della tutela ecologica dell'ambiente naturale.

Questa esigenza è stata espressa anche dal legislatore, il quale, in armonia al pensiero del Costituente, in sede di ratifica del citato decreto legislativo n. 804 del 1948 sul ripristino del Corpo forestale dello Stato - avvenuta con la legge n. 538 del 1951 - riconobbe che " quando saranno formati tutti gli Organi regionali, si porrà indubbiamente il problema del coordinamento delle competenze dello Stato con quelle delle regioni e del contemperamento di una organizzazione locale con una pur necessaria organizzazione centrale ", " diretta ad una impostazione generale programmatica del problema che, pur presentando diversi aspetti nelle varie regioni, ha però sempre un fondo comune"

(cfr. Atti Senato - Commissioni 18 aprile 1951).

Nella stessa occasione la Camera approvò anche un ordine del giorno, accettato come raccomandazione dal Governo, con il quale si sollecitava una riforma organica del Corpo forestale dello Stato (cfr. Atti Camera - Commissioni 8 marzo 1951).

L'esigenza di una unitarietà organica "dei problemi relativi alla sistemazione territoriale nazionale " nel contesto della tutela ecologica dell'ambiente naturale, è stata ribadita anche dal Senato in sede di approvazione della legge n. 281 del 1970, con l'ordine del giorno approvato all'unanimità in aula (cfr. Resoconto Senato del 12 maggio 1970).

Il Parlamento anche in altre occasioni ha ribadito sia l'esigenza di ricondurre all'unitarietà operativa la materia ecologica, ma anche la necessità, l'opportunità e l'urgenza di ristrutturazione del Corpo forestale dello Stato (cfr. Atti Senato 14 febbraio 1973; ordine del giorno in sede di approvazione della legge n. 269 del 1973; Atto Camera 20 febbraio 1975; ordine del giorno in sede di approvazione legge n. 47 del 1975).

Anche la Corte costituzionale si è più volte espressa nel senso sopra esposto. Infatti nelle " Considerazioni in diritto "(nn. 6 e 7) della sentenza n. 142 del 1972 in merito alla competenza statale del Corpo forestale dello Stato e delle sue funzioni, così si è espressa: " 6. - Esulante dalla materia dell'agricoltura deve considerarsi anche quella riguardante i parchi nazionali, per i quali la lettera s) del decreto del Presidente della Repubblica

n. Il del 1972) dispone una riserva a favore dello Stato, impugnata dalle regioni Emilia-Romagna e Umbria. Infatti la formazione di tali parchi vuole soddisfare l'interesse di conservare integro, preservandolo dal pericolo di alterazione o di manomissione, un insieme paesistico dotato di una sua organicità e caratterizzato da valori estetici, scientifici, ecologici di raro pregio, quali possono presentarsi anche in confronto a territori privi di

vegetazione o comunque, pur quando questa sussista, destinata a rimanere esclusa da quelle utilizzazioni produttive che costituiscono l'oggetto specifico dell'attività agricola.

"7. - Un motivo analogo al precedente può essere invocato per giustificare la riserva statale riguardante il reclutamento e l'addestramento del Corpo forestale e le scuole istituite a tale scopo considerate dalla lettera t) del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11. Si tratta infatti di una attività attinente alla formazione culturale e professionale di un personale destinato all'assunzione di funzioni richiedenti una particolare specializzazione tecnica, non dissimile da quella che si richiede per l'esercizio di numerose professioni e perciò rientrante nel campo proprio dell'istruzione.

" Considerazioni diverse sono da prospettare in ordine all'altra parte della stessa lettera t) che pure essa esclude dal trasferimento alle regioni quanto attiene all'inquadramento del predetto personale. Come risulta dalla correlazione dell'articolo 11, ultimo comma, le Amministrazioni regionali dispongono del personale predetto limitatamente all' impiego del personale medesimo, il che importa l'attribuzione alle stesse della titolarietà di tutti i poteri di supremazia speciale necessari ad assicurare la piena utilizzazione di tale personale e la fedele attuazione delle direttive di politica forestale nel quadro di quella nazionale.

" Contrariamente a quanto sostengono le tre regioni ricorrenti l'affidamento allo Stato dello stato giuridico degli appartenenti al Corpo forestale trova fondamento nella natura delle funzioni ad esso assegnate che comprendono la polizia forestale, cioè un'attività che sfugge alle regioni (cui l'articolo 117 conferisce poteri solo per la polizia locale urbana e rurale) ed altresì un'altra serie di compiti pure essi di esclusiva o prevalente competenza statale, come la difesa del suolo, la protezione dell'ambiente naturale, nonché i parchi nazionali, la lotta contro gli incendi >.

Anche nella sentenza n. 257 del 1974 è stato espresso lo stesso concetto, cioè:

Si tratta invero di interventi di difesa dell'ambiente a prevenzione di ogni specie di danni provenienti da eventi naturali o da opere dell'uomo, atti a comprometterne l'integrità ed esigono un'attività continuativa e sistematica, esplicandosi con gli interventi più vari spesso sorpassanti ambiti territoriali.

" Comunque la disposizione denunziata, mentre dispone la riserva a favore dello Stato, impone, da un lato che l'esercizio dei suoi poteri venga preceduto dall'audizione del parere delle regioni interessate, dall'altro che siano fatti salvi gli interventi di queste ultime, in quanto non contrastanti con quelli statali.

" Si sono così delineate le caratteristiche di un sistema che, armonicamente coordinando la sfera degli interessi statali, interregionali e strettamente regionali, consente e garantisce lo svolgimento di una politica nazionale ecologica, che mentre non potrebbe riuscire proficua se non poggiasse sulla base di un'organica programmazione valevole per l'intero territorio nazionale, lascia, poi, all'autonomia regionale margini sufficienti alla tutela di quella parte dell'ambiente più strettamente connessa agli interessi dell'agricoltura e foreste, contenuta entro il proprio territorio ".

Infine con la sentenza n. 111 del 1976 questi concetti sono stati ulteriormente confermati.

La necessità di dover dispone di un servizio statale preposto alla tutela dell'ambiente naturale, deriva anche dalla esigenza di tener fede agli impegni internazionali assunti dallo Stato italiano con le numerose convenzioni in materia ecologica già ratificate o in via di ratifica da parte del Parlamento; fra queste basta ricordare la

" Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale firmata a Parigi il 23 novembre 1972 ", ratificata con la legge n. 184 del 1977 che all'articolo 5 così dispone: " Al fine di assicurare una tutela e una conservazione più efficaci e una valorizzazione più attiva possibile del patrimonio culturale e naturale, situato sul loro territorio e nelle condizioni adeguate a ciascun paese, gli Stati parti della presente Convenzione si adopereranno nella misura del possibile:

a) per adottare una politica generale mirante ad assegnare al patrimonio culturale e naturale determinate funzioni nella vita sociale e ad inserire la tutela del patrimonio culturale e naturale nei programmi di pianificazione generale;

b) per istituire sul proprio territorio, se non sono stati ancora creati, uno o più servizi di tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale e naturale, dotati di personale adeguato e di mezzi che consentono di condurre a termine i compiti che loro incombono;

C) per sviluppare studi e ricerche scientifiche e tecniche e perfezionare i metodi di lavoro che consentano ad uno Stato di far fronte ai pericoli che minacciano il suo patrimonio culturale e naturale;

d) per adottare misure giuridiche, scientifiche, tecniche, amministrative e finanziarie adeguate per l'identificazione, la tutela, la conservazione, la valorizzazione e il restauro di questo patrimonio;

e) per favorire la creazione o lo sviluppo di centri nazionali o regionali di formazione nel campo della tutela, della conservazione e della valorizzazione del patrimonio culturale e naturale, nonché per incoraggiare le ricerche scientifiche in questo campo ".

Anche a livello di Comunità Economica Europea, è stata approvata una risoluzione in data 17 maggio 1977 " Concernente il proseguimento e l'attuazione di una politica e di un programma d'azione delle Comunità Europee in materia ambientale " (cfr. G. U. CEE n. C 139 del 13 giugno 1977).

In sede di approvazione della proposta di legge n. 114 in attuazione della riforma della pubblica amministrazione ai sensi della legge n. 775 del 1970, divenuta poi la legge n. 382 del 1975, è stata riconosciuta la competenza statale sul Corpo forestale dello Stato (cfr. anche Res. Senato del 4 luglio 1974). Infine l'esigenza di conservare per il Corpo forestale dello Stato parte delle sue strutture periferiche in sede di decentramento regionale a seguito del decreto del Presidente della Repubblica n. lì del 1972, venne ribadita anche con la Circolare di attuazione del predetto decreto del Presidente della Repubblica, emanata dal Ministero per l'attuazione delle regioni (cfr. Circ. del febbraio 1972 a firma del senatore Gatto, nn. 8, 9 e 14, lettera B, e Corte costituzionale n. 141 del 1972).

La necessità quindi di ristrutturare il Corpo forestale dello Stato quale organo preposto alla tutela ecologica dell'ambiente naturale è stata sempre auspicata, dal Costituente, dal legislatore, dal giurista, e ora si impone e per le improrogabili esigenze del paese e perché ripetutamente sollecitata dal personale che attualmente compone detto Corpo.

Abbiamo fin qui esposto i concetti informatori considerati a base della presente proposta che ci onoriamo sottoporre all'esame del Parlamento. Come si può evincere da quanto dianzi esposto, i concetti predetti riguardano: la struttura, il personale, i compiti, la formazione, la ricerca, cioè tutto il contesto che deve costituire il nuovo Corpo forestale dello Stato che proponiamo di ristrutturare con la presente proposta.

Con lo stesso spirito abbiamo qui di seguito - ritenendolo utile - fatto una esposizione comparativa dei servizi forestali esistenti nei principali paesi, in particolare quelli europei.

Per ciascun paese abbiamo esposto una sintesi delle Amministrazioni che nei vari Stati - elencati in ordine alfabetico - sono preposte alla direzione dei rispettivi servizi forestali, la loro struttura, il personale, i compiti, la formazione e la ricerca in campo forestale.

Le notizie esposte di seguito sono state rilevate da: Le Monde forestier - L'Europe e l'URSS, FAO, 1957; rivista Italia forestale e montana, dr. Cantiani: " Cenni sui servizi forestali esteri ", fasc. 5, 1963; Le foreste e la silvicoltura negli Stati membri delle Comunità Europee, CEE, Bruxelles, 1978.

Austria - Repubblica costituita da nove province federate: Bundesländer. Ettari 3 milioni ,100.000 circa di foreste e 1.300.000 di prati-pascolo.

Dal Ministero dell'agricoltura e foreste dipende la Direzione generale delle foreste che è l'organo preposto alla direzione del " Servizio forestale " dello Stato. A questa Direzione generale sono subordinate 9 sezioni forestali dei governi dei Länder. Ogni Land ha un proprio servizio forestale regionale, costituito, in complesso, da 75 ispettorati, 7 uffici di Länder, 35 uffici lavori (di natura idrogeologica).

Il personale forestale è costituito da1 direttore generale, 97 ingegneri forestali (più 81 specializzati nei lavori di correzione dei torrenti), 200 guardie forestali e 101 tra amministrativi e guardie ausiliarie.

Il servizio forestale è preposto, fra l'altro, alla vigilanza sull'applicazione del-la legge forestale che opera su tutti i tipi di foresta (federali e private), alla consulenza ai proprietari privati e di associazioni di proprietari, alla protezione della natura, alla tutela del patrimonio silvo-pastorale (polizia forestale), alla caccia e pesca, ai rimboschimenti, alla viabilità forestale, alla correzione dei torrenti.

La ricerca forestale è affidata ad una stazione di ricerche federale (con sezioni di selvicoltura, dendrometria, auxometria, utilizzazioni, viabilità, sistemazioni, chimica e fisica forestale) e un Istituto di ricerche di genetica forestale (vivaistica, specie a rapido accrescimento, ecc.).

La formazione del personale forestale è affidata:

per gli ingegneri forestali - alla sezione forestale della facoltà di agricoltura dell'università; dura 4 anni per il diploma e un altro anno con esame di Stato, per il titolo di " dottore ",

per le guardie forestali a tre scuole tecniche federali, una a Ort (alta Austria), una a Bruch sul Mur (Stiria) e una a Weidhofen sull'Ibbs (bassa Austria). lì corso dura due anni di scuola e tre di tirocinio pratico. L'insegnamento è impartito da 10 ingegneri forestali. Vi sono anche scuole regionali per le guardie ausiliarie, secondo le necessità dell'Amministrazione; vi insegnano 5 ufficiali forestali e 5 tecnici.

Belgio - Monarchia costituzionale composta da 9 province che godono di una larga autonomia. Ettari 630.000 di foreste, il 20 per cento del territorio nazionale, di cui il 12 per cento dello Stato, il 35 per cento delle province ed enti e il 52 per cento di privati.

Struttura - Ministero agricoltura dal quale dipende la direzione generale delle acque e foreste costituita da 7 divisioni. In periferia operano: 15 ispettorati; 46 distretti; 178 brigade; 465 distaccamenti. Tre distaccamenti costituiscono una " triage " cioè una brigada (un distaccamento retto da tin brigadiere che dirige e coordina altri due distaccamenti).

Personale - 1 direttore generale, 1 ispettore generale, 2 direttori, 20 ispettori, 59 sotto ispettori, 178 brigadieri e 465 guardie.

I compiti - Gestione e tutela delle foreste (dello Stato, province e collettività), tutela della natura e del paesaggio (parchi), polizia forestale, caccia e pesca, polizia fitosanitaria.

La formazione - Per gli ispettori: 3 Istituti agronomici di Stato: uno a Gembloux, uno a Gand e uno presso l'università cattolica di Louvain. Il corso dura 5 anni di cui 2 come " canditati ingegneri agronomi " e 3 di specializzazione per ingegneri forestali. Per le guardie il reclutamento avviene, secondo le esigenze dell'Amministrazione, mediante corsi temporanei organizzati nelle varie regioni.

La ricerca - avviene: presso la Stazione di ricerche dello Stato, che dipende direttamente dall'Amministrazione forestale, che ha 3 sezioni: selvicoltura, biologia e idrobiologia; il Laboratorio forestale dell'Università di Louvain; il Centro tecnico del legno; il Centro biologico forestale; l'Istituto di pioppicoltura di Grammant.

Canadà - Stato membro del Commonwealth britannico, composto da 10 province con propri governi autonomi. Ettari 3.300.000 di foreste pari al 30 per cento circa del territorio nazionale di cui il 23 per cento dello Stato federale, il 69 per cento agli Stati provinciali e l'8 per cento a privati.

In base alla legge canadese il governo federale e i 10 governi provinciali canadesi, si dividono equamente la responsabilità delle zone e quindi della materia forestale.

Zone forestali federali - Il governo federale è direttamente responsabile della protezione e amministrazione delle risorse forestali nei territori di "Yukon e Northwest territories ", dei parchi nazionali, riserve indiane, aree militari, stazioni sperimentali, ricerca e sviluppo servizi tecnici e d'informazione di tutte le risorse forestali del paese, come stabilito dal " Forestry development act " del 1966, e dal " Department of the environment act "del 1970.

L'organizzazione federale che si occupa dei problemi forestali è la sezione forestale. del Ministero per la difesa dell'ambiente (Canadian forestry of the department of the environment). Detta " Sezione " è incaricata della programmazione e regolamentazione forestale, della selvicoltura, le ricerche e studi sull'ambiente, l'intervento operativo, i servizi di ampliamento ed i problemi internazionali attinenti.

La " Sezione " è presieduta da un direttore generale e tre condirettori (uno per le operazioni, uno per le relazioni forestali e uno per i programmi di sviluppo).

Zone forestali provinciali - Tutte le zone forestali delle province, escluse quelle federali, sono amministrate dai rispettivi governi provinciali. Ciascuna provincia ha un proprio dicastero le cui competenze comprendono compiti amministrativi per il coordinamento delle risorse forestali e di ricerca, controllo dei parchi, servizi di intervento (come incendi, ecc.).

Danimarca Monarchia costituzionale con 31 contee e regioni. Ettari circa 470 mila di foreste di cui il 30 per cento dello Stato, il 5 per cento di enti e il 65 per cento di privati.

Ben 5 Ministeri si interessano dì problemi ecologico-forestali:

Ministero dell'educazione, dal quale dipende l'istituto forestale dell'università;

Ministero del commercio, sovvenziona l'Istituto di tecnologia forestale;

Ministero affari esteri, dà aiuti forestali ai paesi in via di sviluppo;

Ministero dell'agricoltura, concede sovvenzioni forestali, ha un centro ricerche forestali, la scuola forestale; presiede alla legge sulla caccia;

Ministero dell'ambiente, applica le leggi forestali, esegue il consolidamento delle dune, tutela le foreste demaniali, è competente per la protezione della natura.

Dal Ministero dell'ambiente dipende il servizio foreste, che costituisce il " Servizio forestale dello Stato " danese. Tale " Servizio " è formato da:

al centro: Consiglio forestale, per le foreste private; Servizio forestale, per le foreste demaniali, parchi, ecc.;

in periferia: i centri semi e piantine; 31 distretti.

Personale: i direttore, 32 ingegneri forestali (Skovridere), 197 assistenti, guardie e aiuto guardie forestali (Skovfogrder), 970 guardie ausiliarie, che svolgono anche funzioni di operai permanenti, ai quali si uniscono circa 2.300 operai temporanei e 150 studenti, per l'impiego dei disoccupati.

Il Consiglio forestale è competente per la gestione delle foreste private. E' composto dai rappresentanti locali della Società danese delle foreste, della Società forestale danese (che ha circa 15 circoscrizioni regionali), la Società danese delle lande (15 distretti locali), Associazioni delle piccole foreste (16 associazioni, ed è presieduto dal capo dei distretti forestali. li capo del " Servizio forestale " inoltre presiede: la commissione per le ricerche forestali, il comitato della scuola silvicola, il comitato dell'agenzia danese per i paesi in via di sviluppo.

Questo sistema di rappresentanze consente al " Servizio forestale" dello Stato, di poter coordinare tutti gli organismi dipendenti dai vari Ministeri e le attività delle associazioni dei proprietari forestali privati.

Il Servizio forestale dello Stato, oltre al compito di gestire le foreste, le fattorie, i laghi, le spiagge, le dune, le riserve naturali, i fabbricati è altre proprietà del-lo Stato, è incaricato anche della gestione economica delle foreste private, della protezione della natura, della sorveglianza sulle risorse forestali anche private, del consolidamento delle dune e della salva-guardia e conservazione delle sabbie e delle spiagge private.

La formazione del personale forestale avviene:

per gli ingegneri forestali - presso l'istituto forestale dell'università agraria di Copenhagen; il corso dura 5 anni e 3 trimestri, per il " diploma" forestale (Forstkandidat) e altri 2 anni per diventare " dottore" e quindi

" ingegnere forestale ";

per le guardie forestali - presso apposite scuole statali; il corso dura 7 mesi preparatori e tre anni di scuola in due distretti diversi, più due anni di tirocinio pratico. La scuola forestale di Modebo dirige tutto l'insegnamento secondario dei forestali. Da tale scuola escono anche i tecnici forestali, con corsi di 4 anni e 3 mesi, di cui 3 anni di pratica. Sulla scuola forestale vigila un comitato di cui fanno parte; i rappresentanti dei proprietari privati, dei tecnici forestali (ingegneri, guardie e tecnici inferiori) dei professori, degli istruttori e degli allievi.

La ricerca forestale viene praticata:

dal centro ricerche forestali dello Stato - per i problemi biologici;

dall'orto botanico di Horshelem -per i problemi di genetica e arboricoltura;

dal centro di Humlebaeck - per i semi e relativi collegamenti internazionali;

dall'istituto di tecnologia forestale -collegato alle scuole forestali.

Finlandia - Repubblica presidenziale con 10 regioni. Ettari 22.000.000 di foreste pari al 64 per cento del territorio nazionale.

Il " Servizio forestale" è collegato al Ministero dell'agricoltura che attua la politica forestale. Il Servizio opera con due organismi:

un direttivo centrale - che deve sorvegliare sull'applicazione delle leggi; dirigere i servizi di propaganda, assistenza e informativi ai proprietari privati; assicurare i rapporti tra i proprietari forestali e l'istruzione forestale pubblica;

strutture periferiche - a livello regionale, col compito di gestire le foreste dello Stato divise in 4 regioni forestali dove operano 82 ispettorati, diretti da un " forestale " diplomato, assistito da un "aggiunto qualificato" e da agenti esecutivi.

Queste strutture 'assicurano anche la sorveglianza sulla caccia e pesca e la gestione dei parchi nazionali.

La formazione del personale avviene:

per i dirigenti - presso la Scuola forestale dell'università di Helsinki; il corso dura 4 anni, ma gli allievi che vogliono dedicarsi al servizio dello Stato, debbono fare un altro anno di specializzazione;

per gli agenti - esistono 5 Scuole statali che preparano i tecnici forestali subalterni: agenti. Il corso dura due anni.

Esistono anche scuole private per operai, tecnici e proprietari privati di foreste.

La ricerca è affidata all'Istituto governativo di ricerche forestali con sei sezioni: selvicoltura, dendrometria, pedololia, prosciugamento, economia forestale, tecnologia forestale; ma anche istituzioni private si occupano di ricerche forestali, come ad esempio la fondazione creata nel 1966 che si occupa di genetica; la Società forestale finlandese ed altre numerose società private.

Francia - Repubblica presidenziale con21 regioni e 95 dipartimenti. Ettari circa13.000.000 di foreste, pari al 25 per cento del territorio nazionale, di cui il 12 per cento dello Stato, il 18 per cento di enti e il 70 per cento di privati.

L'Amministrazione forestale fa capo a due Ministeri:

Ministero per la qualità della vita -segretariato di Stato per l'ambiente - direzione per la protezione della natura. Ha competenza per i servizi di caccia e pesca, parchi nazionali e riserve naturali, parchi regionali;

Ministero dell'agricoltura - dal quale dipendono le strutture preposte al " Servizio forestale " il quale in periferia attua anche le funzioni del Ministero per la qualità della vita. Tali strutture sono:

a) il servizio foreste - preposto all'attuazione della politica forestale nel suo complesso;

b) l'Ufficio nazionale delle foreste (ONF) - preposto alla gestione delle foreste demaniali, di altre amministrazioni dello Stato, di enti pubblici e dei boschi sottomessi a regime forestale (vincolati).

Il servizio forestale francese è raggruppato in " Corpi " distinti per settori di personale (gruppo A, gruppo B e gruppo C), anche se le strutture in cui. presta servizio tale personale, operano unitariamente:

Corpo degli ingegneri del genio rurale delle acque e foreste - IGREF;

Corpo degli ingegneri dei lavori delle acque e foreste - ITEF;

Corpo dei tecnici forestali, CTF, che opera per l'ONF;

Corpo dei tecnici dei lavori forestali - CTTF.

Il personale è così distinto:

dirigenti 18, di cui 10 per l'ONF;

ingegneri forestali IGREF: ingenieur generaI, ingenieur en chef; ingenieur 1e. C1. e ingenieur 2e. C1.:

n. 296 di cui 211 per l'ONF;

tecnici forestali - per i servizi dell'ONF, o tecnici dei lavori forestali dello Stato: chef technicien, teclinicien superieur, technicien: n. 1.054 di cui 924 per i servizi dell'ONF;

capi distretto - chef de district, chef de district specielise: n. 1.307 di cui 1.234 per i servizi dell'ONF;

agenti tecnici - agent technique:

n. 3.124 di cui 2.905 per l'ONF;

agenti amministrativi - agent: n. 1.824 di cui 1.237 per l'ONF per un totale di n. 8.069 unità che costituiscono i corpi forestali in Francia.

Le strutture in cui opera il personale predetto si articolano in tre livelli: centrale, regionale, dipartimentale, sia per i servizi dello Stato che per quelli de1l'ONF; servizi che comunque sono in collegamento unitario.

Struttura centrale - Servizio forestale presso il Ministero agricoltura organizzato in: 1 Missione affari generali e finanze; 1 Missione di economia forestale; 1 Vice direzione dello sfruttamento silvicolo; 1 Vice direzione delle strutture forestali. Vi presta servizio il seguente personale: 1 direttore generale; 8 dirigenti; 10 ingegneri IGREF; 3 amministratori civili; 2 ingegneri ITEF o contrattuali; 84 amministrativi. Opera anche una Direzione generale per l'ONF.

Struttura a livello regionale - Il Servizio regionale per lo sfruttamento forestale (SRSF) diretto da un ingenieur general per il servizio forestale dello Stato; 22 Direzioni regionali per l'ONF e i Centri regionali della proprietà forestale (CRPF) per la gestione delle foreste private non " sottomesse" a regime forestale.

Strutture a livello dipartimentale (provinciale) - Direzione dipartimentali della agricoltura (DDA) con una sezione forestale. A livello dipartimentale operano anche 155 Centri di gestione per l'ONF, sui quali vigila comunque la sezione dipartimentale forestale (SDF); tutti i servizi dipartimentali sono coordinati dal prefetto. Nell'ambito degli uffici dipartimentali Operano i " distretti ", diretti dai " chef de district", dai quali a loro volta dipendono e sono coordinate le " sezioni ", dirette da "agent technique ", che costituiscono le " triage" e che operano appunto sotto la guida del chef de district.

La formazione degli ingegneri IGREF avviene presso la scuola ENGREF di Parigi; il corso dura 2 anni di classi preparatorie, 2 anni presso l'Istituto agronomo o il Politecnico e due anni presso l'ENGREF con specializzazione in selvicoltura presso il centro di Nancy.

Gli ingegneri ITEF vengono formati presso l'ENITEF di Nogent-sur-Vernisson con un corso di 2 anni di classi preparatorie e 3 anni di studi presso l'ENITEF.

I tecnici superiori sono preparati dalla " École des Barres ", scuola di selvicoltura, di Nogent-sur-Vernisson, mentre i " Technicien " vengono preparati dalla scuola di selvicoltura nazionale " École forestiere " di Meymac. Corso di 2 anni la prima e 3 anni la seconda.

Gli "Agent technique" vengono formati presso la scuola forestale nazionale

" Lycee agricole" di Neuvic D'Ussel e la " École de sylviculture di Crogny" a Chaource; il corso dura 2 anni.

I titoli di studio richiesti, per l'accesso alle scuole predette sono:

per l'ENGREF: diplome della " École polychnique " o dello " Institut national agronomie ";

per l'ENITEF: " Baccalaureat C " oltre a un minimo di preparazione in una classe speciale;

per l'École des Barres: " Baccalaureat C o D " o " Brevet de technicien agricole " (B.T.A.);

per l'École de sylvicolture e il Lycee agricole: " Brevet d'Etudes Professionnelles Culturel ",

per l'École forestiere: " Brevet d'Etudes Professionnelles Culturel ".

La ricerca nel settore silvicolo è stata affidata all'istituto nazionale delle ricerche agronomiche, Dipartimento delle ricerche forestali.

Germania Occidentale - R.F.T. (o B.R.D.) Federazione di li Stati (Länder) che costituiscono la Repubblica Federale Tedesca. Ettari circa 7.200.000 di foreste, pari al 30 per cento della superficie territoriale, di cui il 31 per cento dello Stato, il 25 per cento dei Länder, il 44 per cento di privati.

La legge federale sul bosco - Bundeswaldgesetz del 7 maggio 1975 BGBI 1 p. 107 che riordina a livello federale la materia forestale, detta le disposizioni-quadro sulla politica forestale che è di competenza dei Länder; i quali la svolgono nel quadro degli obiettivi fissati dalla legge federale.

A livello federale la competenza è del Ministero dell'alimentazione, l'agricoltura e le foreste e del Ministero per le finanze per quanto riguarda immobili per scopi militari.

Presso il Ministero dell'agricoltura opera la " Divisione selvicoltura, economia e caccia ". A livello periferico esistono le seguenti strutture:

nei vari Länder esistono i vari Ministeri agricoltura o ambiente;

presso i vari governi dei Länder esistono: direzioni, divisioni o sezioni forestali, dalle quali dipendono i

" distretti ", ubicati per comprensori; dai distretti dipendono e sono coordinati gli " uffici forestali " a livello comunale.

Gli " uffici forestali " nei vari Länder sono < statali ", " regionali " o " comunali", a seconda dell'importanza del patrimonio forestale ivi presente. Questi "uffici " sono così distinti: n. 575 statali, n. 172 regionali, n. 12 comunali o locali. Per conto del Ministero delle finanze operano: gli ispettorati forestali presso le varie direzioni delle finanze e gli " uffici forestali > statali.

Gli organici che operano negli uffici predetti è costituito da personale di grado statali, superiore, di grado elevato e di grado medio o semplice:

Superiore Elevato Medio Totale

n. n. n.

Personale dello Stato . . . 1.930 6.470 2.294 10.794

Personale regionale . 77 796 664 1.537

Personale privato . . . 141 602 541 1.284

Totali - - 2.148 7.868 3.499 13.615

A tale personale vanno poi aggiunte le " guardie forestali " in numero variabile a seconda delle esigenze dei vari uffici e complessi forestali. In genere ogni ufficio forestale tutela e gestisce 7 + 8.000 ettari di foresta o territorio. Il servizio forestale della RFT opera per l'attuazione dei seguenti provvedimenti:

Provvedimenti del BUND - legge federale sul bosco BGBI 1 p. 1073; legge per il risarcimento dei danni forestali BGBl 1 p. 1553 del 29 agosto 1969; legge sul commercio del legno del 25 febbraio 1969 BGBl 1 p. 149 in attuazione della Direttiva CEE 68/68 del 23 gennaio 1968; legge sui materiali forestali del 29 ottobre 1969 BGBI 1 p. 2057; legge sulla collaborazione tra BUND e Länder del 3 settembre 1969 BGBL 1 p. 1573; legge sulla ricomposizione fondiaria del 13 giugno 1976; leggi tributarie BGBI 1 p. 1933,BGBl 1 p. 949, BGBl 1 p. 1439; legge federale sulla caccia del 29 settembre 1976 BGB1 1 p. 2849; legge sul regime idrico del 27 luglio 1957; legge sul riassetto territoriale dell'8 aprile 1%5; legge sulla edilizia dell'8 agosto 1976; legge sull'eliminazione dei rifiuti del 7 giugno 1972; legge sulle emissioni nocive del 15 marzo 1874; legge sulla difesa delle piante del 2 ottobre 1972; legge sulla qualificazione imprenditoriale dei selvicoltori del 13 maggio 1971. Tutela della natura, dei parchi e delle riserve.

Provvedimenti dei Länder - i Länder sono comunque résponsabili autonomamente per quanto concerne l'economia forestale e del legno, l'esercizio venatorio e la politica forestale in genere.

Al BUND spettano infine le funzioni di vigilanza e coordinamento in ordine alle materie indicate dalle leggi predette.

La ricerca forestale di competenza del BUND è affidata al centro federale per la ricerca sulla selvicoltura e l'economia del legno; di cui fanno parte istituti distinti per ciascuna delle seguenti materie: genetica, scienza del legno, biologia, chimica e Fisica forestale. Per i Länder invece operano numerosi istituti di ricerca tra i quali: l'Istituto di ricerche forestali di Monaco, l'Istituto di zoologia applicata di Wurzburg, la Stazione sperimentale forestale di Stoccarda, la facoltà forestale dell'università di Friburgo, la stazione di ricerche forestali di Baden; l'istituto di assestamento di Giessen, l'istituto del pioppo di Colonia, ed altri istituti dei vari Länder.

Germania Orientale - RTD (o DDR) Repubblica Socialista costituita da 14 regioni (Bezirke). Ettari 3.000.000 circa di foreste pari al 27 per cento del territorio nazionale, quasi tutte dello Stato salvo poche superfici appartenenti a gestioni private o di enti.

L'Amministrazione forestale dipende dal Ministero agricoltura e foreste, direzione centrale per le questioni forestali con sede a Berlino che presiede alla pianificazione, produzione e tutela in campo forestale e al servizio caccia. A tale direzione è collegato l'istituto per la ricostruzione e il miglioramento della foresta, con sede Potsdam, che si occupa di assestamento, statistica e cartografia forestale.

Presso ogni Consiglio di regione vi è una divisione per l'agricoltura e foreste con una sottodivisione per le foreste, che dirige, nell'ambito regionale, tutte le " Aziende forestali di Stato" (Forstwirtschaftbetribe).

Le regioni sono divise in distretti (Kreise), presso i quali operano dei comitati forestali (Sachgebiet forstwirtschaft) preposti alla sorveglianza della gestione e utilizzazioni forestali dello Stato e al controllo e direzione delle foreste appartenenti a privati o enti.

Le foreste sono divise in 104 " Aziende forestali di Stato " che gestiscono, ciascuna, circa 20+30.000 ettari di foreste o territori; ogni " Azienda " è divisa in 4-5

" uffici forestali " (Oberforsterei) diretti da un " Oberforester", e suddivisi a loro volta in " Kevierforsterein "-

Le foreste appartenenti a gestioni private o enti sono comunque controllate dai Comitati forestali e vengono gestite dai " servizi forestali " dei distretti, dietro riscossione del costo di gestione.

L'Amministrazione forestale è costituita da 7.600 tecnici suddivisi in superiori (Forstingenìeur) e medi (Revierfoster) ed occupa in media circa 50.000 operai forestali.

Nelle foreste dello Stato le " Circoscrizioni " forestali più piccole sono costituite in media da una superficie di circa 500 ettari in montagna e circa 1.000 ettari ivi pianura. Tali circoscrizioni si chiamano " Revier ".

L'insegnamento superiore per i Forst ingenieur avviene presso le scuole superiori di Tharandt e Eberswalde, fra le più antiche d'Europa; queste scuole comprendono 25 istituti, per il complesso di tutte le discipline forestali, e dispongono di circa 44.000 ettari di foreste didattiche e per ricerche, vi insegnano 33 professori e 75 assistenti; sono frequentate per ogni corso da circa 220 allievi; il corso dura un anno di tirocinio pratico e 9 semestri di scuola.

L'insegnamento medio per i Revierforster avviene presso le scuole statali di: ·Rabensteinfeld, Ballestedt, Tharandt, Schwarzburg; il corso dura due anni di tirocinio pratico e 3 anni di scuola. Anche per gli operai forestali vi sono scuole professionali che possono essere frequentate da giovani di almeno 14 anni; il corso dura due anni di pratica.

La ricerca forestale è affidata alle due scuole superiori citate, che sono a livello universitario e quindi si occupano di insegnamento e ricerca. Sono stati comunque creati anche due istituti di scienze forestali presso le stesse scuole. La ricerca forestale viene coordinata dall'Accademia di scienze agrarie e forestali di Berlino che è anche un organo consultivo per l'Amministrazione forestale e dove operano una ventina tra scienziati e specialisti.

Grecia - Repubblica formata da 9 regioni e 53 province. Ettari circa 2.000.000 di foreste e circa 5.200.000 ettari di pascoli. Il 20 per cento delle foreste sono dello Stato.

Esiste un corpo forestale sin dal 1835. Attualmente dipende dal Ministero agricoltura, direzione generale delle foreste costituita da due direzioni e li divisioni che formano la struttura centrale del servizio forestale.

A livello periferico operano 14 compartimenti (per regione) e 119 ispettorati dai quali dipendono degli uffici forestali a livello comunale o intercomunale.

Il personale è distinto in ispettori diplomati presso la scuola superiore di scienze forestali, ispettori diplomati presso la scuola forestale secondaria e guardie forestali. Gli organici sono: 170 ispettori dirigenti, 400 ispettori tecnici, 300 guardie.

L'insegnamento forestale avviene presso la scuola superiore forestale presso l'università di Salonicco: il corso dura 5 anni e vi si accede con la licenza liceale; è frequentata da circa 10 studenti l'anno e dispone di laboratori e di una foresta sperimentale. La scuola secondaria è ad Agia ed è frequentata da circa 40 allievi l'anno e il corso dura 2 anni.

Il corpo forestale greco è responsabile di tutti i compiti relativi alla politica forestale, alla selvicoltura, alla difesa del suolo, rimboschimenti, caccia e pesca nei torrenti di montagna, parchi e riserve.

La ricerca forestale è pure affidata alla amministrazione forestale che dispone di un istituto di ricerche.

Irlanda - Repubblica parlamentare composta da 4 province e 26 contee. Ettari circa 335.000 di foreste pari al 5 per cento del territorio, di cui il 75 per cento dello Stato, il 24 per cento di enti e l'1 per cento di privati.

Responsabile di tutte le attività forestali è il Ministero per la campagna costituito da due rami: il " Department of fishries " e la " Land Commission ". Dal Departmcnt " dipende il " servizio forestale e fauna~" (Forest and wildlife service).

Il servizio foreste è responsabile - per le foreste dello Stato - della politica forestale in genere ed in particolare della programmazione, rimboschimenti, assestamento, tutela e protezione della flora e fauna, mercato e produzione del legno, parchi e ricreazione, riserve di caccia.

Per le foreste private e di enti il servizio forestale, svolge compiti di controllo, promozione, incoraggiamento e assistenza tecnica e finanziaria in campo selvicolturale.

La struttura del servizio forestale irlandese è così organizzata:

al centro - dipendente dal Ministero per la campagna - il Forest and wildiife service;

in periferia - operano: i centro ricerche forestali, 8 ripartizioni e 26 distretti, dai quali dipendono 235 " foreste ".

Il personale è così distinto:

- 157 ispettori di cui: i chief inspector, 2 assistant chief inspector, 4 senior forestry inspectors, 19 forestry inspectors grade I, 69 forestry inspectors grade Il, 62 forestry inspectors grade III (questi posti sono variabili);

520 guardie di cui: 281 tra assistant forester e deputy forester, e 239 forester-in-charge.

Il servizio ricerche, cui collaborano diversi specialisti, opera come parte integrante della politica forestale globale.

L'insegnamento al personale forestale avviene a livello universitario per gli ispettori e in apposite scuole statali per le guardie.

Iugoslavia Federazione di 6 repubbliche socialiste. Ettari circa 8.800.000 di foreste? pari al 34 per cento del territorio cui si unisce circa il 25 per cento di prati e pascoli.

L'organo supremo in materia forestale è il Consiglio federale per l'agricoltura e foreste, mentre le utilizzazioni e l'industria del legno sono di competenza del Consiglio federale per l'industria di trasformazione.

Analogamente in ogni repubblica opera una direzione delle foreste e una direzione delle industrie del legno, le cui attività sono coordinate dai consigli per l'agricoltura, le foreste e per l'industria del legno.

In periferia il servizio forestale si articola in: conservatorie, ispettorati, circondari, aziende forestali di Stato, cui compete la direzione, la vigilanza e il controllo delle foreste di Stato e private; le " aziende " sono gestite da comitati forestali.

L'insegnamento forestale superiore avviene presso le facoltà forestali universitarie; ne esistono 5; il corso dura 8 semestri. I tecnici medi vengono preparati presso 5 apposite scuole nazionali forestali e una dell'industria del legno, le guardie forestali presso una scuola forestale nazionale specializzata con un corso di un anno.

La ricerca forestale avviene presso istituti specializzati, nelle accademie di scienze di Belgrado e di Zagabria, nelle facoltà universitarie; essa è coordinata dal Consiglio federale dell'accademia di Belgrado mentre l'istituto del legno di Zagabria si occupa delle utilizzazioni forestali.

Lussemburgo - Granducato costituito in 12 cantoni. Ettari circa 32.000 di foreste, pari al 32 per cento della superficie, di cui il 7 per cento dello Stato, il 38 per cento di comuni ed enti e il 55 per cento di privati.

L'amministrazione dipende dal Ministero degli interni, presso il quale opera una direzione generale delle acque e foreste, che costituisce la struttura centrale. In periferia operano 6 compartimenti forestali che amministrano una superficie di circa 4.000 -7.500 ettari di foreste ciascuno; da questi dipendono 55 distretti forestali con circoscrizione di circa 670 ettari di foresta da amministrare.

Il personale forestale è costituito da:

16 tecnici superiori - 1 direttore, 1 vicedirettore, 7 ingegneri forestali e 1 biologo, presso gli uffici centrali, e n. 6 ingegneri forestali presso i compartimenti; i gradi si distinguono in: direttore, vicedirettore, ingegnere principale, ingegnere;

61 tecnici inferiori - guardie forestali di cui 6 in servizio al centro e 55 a capo dei distretti;

18 amministrativi -. di cui 8 presso gli uffici centrali e 6 presso. i compartimenti.

Nell'ambito delle strutture forestali operano anche 109 operai permanenti e 391 temporanei.

L'amministrazione forestale è incaricata anche della ricerca, oltre ai compiti di istituto relativi alla politica forestale, cioè: gestione e sorveglianza del patrimonio silvo-pastorale dello Stato, sorveglianza e controllo di quello privato e degli enti, gestione dei parchi e riserve, vivai e materiali di riproduzione, informatica, assistenza tecnica ed economica ai privati, caccia e pesca.

Olanda - Monarchia costituzionale composta di 12 regioni. Ettari circa 300.000 di foreste pari al 10 per cento circa del territorio di cui il 24 per cento dello Stato, il 21 per cento di enti e il 55 per cento di privati. Vi sono inoltre circa 1.500.000 di ettari di pascoli.

L'amministrazione forestale dipende dal Ministero dell'agricoltura, pesca e approvvigionamenti; è preposta alla gestione delle foreste dello Stato, rimboschimenti, protezione della natura, tutela del paesaggio per conto del Ministero dell'istruzione pubblica, oltre alla tutela degli spazi verdi, dei parchi e riserve naturali, delle alberature stradali, assistenza selvicolturale ai privati.

La struttura del servizio forestale olandese è la seguente:

a livello centrale - direzione generale composta da alcune sezioni e divisioni;

a livello periferico - 17 distretti diretti da ingegneri forestali; i distretti sono a loro volta suddivisi in " settori forestali " comandati da agenti tecnici.

Il personale è distinto in:

personale superiore - 1 direttore, ispettori capisezione, ispettori, ingegneri capidivisione, ingegneri capidistretto, ingegneri, ingegneri aggiunti, ingegneri supplenti;

personale subalterno - agenti tecnici principali, agenti tecnici;

personale amministrativo - 150 di cui un centinaio presso gli uffici centrali e gli altri presso quelli regionali.

In totale l'organico è costituito da: circa 50 tra ispettori e ingegneri, 13 agenti tecnici principali e 130 agenti tecnici.

La formazione del personale avviene. in apposite scuole statali: quello tecnico superiore, presso ~a scuola nazionale superiore di agronomia presso l'università di Wageningen, alla quale possono accedere i giovani diplomati dalla scuola secondaria della società olandese delle Lande; quello tecnico inferiore, presso la società olandese delle Lande che ha fondato apposita scuola secondaria i cui corsi durano 2 anni.

Con l'amministrazione forestale, nel campo di protezione della natura e delle Lande, collaborano la società olandese delle Lande e l'associazione per la conservazione delle riserve naturali.

La ricerca forestale viene effettuata dall'istituto di selvicoltura presso la scuola superiore di agronomia e dal centro sperimentale di selvicoltura.

Regno Unito - Monarchia costituzionale di Gran Bretagna, costituita da 3 regioni autonome: Inghilterra, Scozia e Galles, con 88 contee, e Irlanda del Nord cori due regioni. Ettari circa 1.980.000 di foreste, pari ai 9 per cento circa del territorio di cui il 43 per cento dello Stato e il 57 per cento di privati.

In Gran Bretagna il servizio forestale è affidato alla commissione forestale che opera nell'ambito del Ministero dell'agricoltura, per l'Inghilterra, e dei segretariati di Stato per la Scozia e il Galles.

Detta Commissione (Forestry Commission) opera sulla base della legge forestale inglese: il " Forestry act " del 1967.

Il servizio forestale inglese ha una duplice natura: opera come autorità forestale nazionale per la tutela ecologica e selvicolturale, e come " Impresa silvicola ", per quanto riguarda gli aspetti economia legati alla produzione forestale.

Il servizio forestale inglese è così strutturato:

struttura.. centrale - la Forestry Commission è composta da 10 membri di cui:

5 sono a " part time ", tra cui il presidente, e non 'hanno funzioni esecutive; e 5 sono a tempo pieno, tra i quali vi è anche il direttore generale delle foreste che è anche vicepresidente della commissione. I membri della predetta commissione sono assistiti da un comitato consultivo per ciascuna regione, oltre a un comitato consultivo in seno alle stesse regioni, cioè per ogni " circoscrizione "; vi è anche un altro comitato consultivo centrale, il Home grown timber advisor committee;

struttura periferica - nelle tre regioni operano lì " Conservancies ": 5 in Inghilterra, 4 in Scozia e 2 nel Galles; alle dipendenze delle Conservancies operano 70 distretti (District forest offlces) che a loro volta dirigono 264 " foreste " (Forests).

Il personale addetto al servizio forestale inglese è costituito da:

personale dirigente - I direttore generale, 24 dirigenti, 396 ispettori forestali di cui 48 presso la sede centrale (253 funzionari e 143 ingegneri); (director generai, commissioners, director, conservator, assistant conservator, district offlces);

personale esecutivo - guardie forestali (Foresters) (chief foresters, head foresters, foresters, assistant foresters) per un totale di 980 unità. Inoltre vengono impiegati in media circa 6.000 operai boscaioli.

Presso la sede della forestry commission si trovano anche gli uffici dei segretariati e dei controlli finanziari; in questi uffici ed in alcune circoscrizioni prestano servizio anche circa 900 impiegati amministrativi; oltre a 63 unità di personale scientifico.

La formazione del personale avviene:

per quello dirigente presso 4 università: Oxford, Bengor, Edimburgo, Aberdeen; per i foresters presso 5 scuole forestali nazionali.

Anche la ricerca forestale è di competenza della " Forestiy Commission " che la esegue a mezzo di appositi laboratori e orti botanici.

Per l'Irlanda del Nord il " servizio forestale " dipende dal dipartimento della agricoltura. Esso è articolato in una direzione centrale a Belfast, due uffici regionali, 8 distretti e 133 Unità di gestione ".

Il personale addetto al " servizio " è costituito da:

personale direttivo - 52 unità di cui:

1 chief inspector, 2 assistant inspector, 7 divisionale inspector, 21 district inspector, 21 assistant district inspector;

personale esecutivo - 90 unità distinte in: forester, deputy forester, assistant forester.

Il personale direttivo è preposto alla direzione degli uffici centrali, regionali e distrettuali; i " Forester " sono addetti sia presso i predetti uffici, sia a dirigere le " Unità di gestione".

Presso le strutture direttive operano anche 106 impiegati amministrativi, mentre circa 1.500 operai lavorano alle dipendenze delle " unità di gestione >.

Oltre ai compiti di politica forestale in genere, il servizio forestale dell'Irlanda del Nord è competente anche in materia di protezione della natura, parchi e riserve, incendi, polizia forestale, rimboschimenti, tutela del patrimonio silvo-pastorale.

Spagna - Monarchia costituzionale composta di 12 regioni e 45 province. Ettari circa 13.500.000 di foreste.

Il servizio forestale è collegato alla direzione generale delle foreste, dalla quale dipendono, nelle varie regioni, gli ispettorati e i 49 distretti che operano nell'ambito delle regioni.

Il personale è costituito da: ingegneri forestali, forestali aggiunti e guardie forestali. Detto personale è così distinto: 476 ingegneri costituiscono i quadri superiori; 199 forestali aggiunti prestano servizio alle dipendenze della Direzione generale e 138 presso vari enti amministrativi o aziende private; 2.650 guardie forestali sono addette ai servizi di tutela delle foreste private e degli enti e 1.125 in quelle dello Stato; 330 assicurano il servizio caccia.

La formazione del personale avviene:

per i quadri superiori - presso apposita scuola nazionale, alla quale possono accedere i giovani con licenza liceale, il corso dura 5 anni;

per le guardie forestali - presso una scuola forestale statale; vi sono anche tre scuole per capi operaio forestale.

La ricerca forestale viene effettuata da un istituto presso Madrid, che raggruppa diverse sezioni: biologia, tecnologia del legno, botanica, pedologia, chimica e fisica forestale, ecc.

Il Servizio forestale è anche responsabile della tutela dei parchi e riserve, caccia e pesca; per questi compiti il servizio forestale è sotto il controllo di un consiglio superiore presieduto dal direttore generale delle foreste e il cui vicedirettore è il direttore generale del turismo.

Svizzera - Confederazione di 22 Stati (Cantoni). Ettari circa 1.100.000 di foreste, pari al 25 per cento del territorio, di cui il 73 per cento pubbliche e il 27 per cento private.

Le fonti legislative in Svizzera relative al settore forestale sono: l'articolo 24 della Costituzione che attribuisce alla confederazione l'alta vigilanza sulla polizia delle acque e foreste; gli articoli 31, 32 e 36 della legge forestale federale e l'articolo 699 del codice civile.

Il servizio forestale svizzero si articola su due piani: quello federale e quello cantonale (dei vari Stati).

L'organizzazione forestale è la seguente:

a livello federale - dal dipartimento federale degli interni, dipende l'ispettorato federale delle foreste con sede a Berna che è costituito da 1 direction; 1 secretariat; 1 formation professionnelle et relations publiques; 2 divisions - forets et chasse, protection de la nature et du paysage; 1 section - questions economiques et de structures; 1 institut pour l'étude de la niege e des avalanches (4 sections) a Davos.

L'inspection fédérale des foréts, controlla l'applicazione delle leggi federali nei cantoni, che sono i vari Stati della Confederazione, esamina i progetti che hanno aiuti federali, ripartisce i sussidi secondo i bisogni dei cantoni. Vi prestano servizio circa 50 collaboratori di cui una dozzina di ingegneri;

a livello cantonale - esistono i " servizi cantonali delle forèste" in ogni cantone, dai quali dipendono gli " Arrondissements ", cioè i circondari forestali che sono 160, oltre a 53 amministrazioni forestali comunali che amministrano da 4.000 a 7.000 ettari di territorio forestale. I circondari sono poi divisi in " Triages " che sono comandati da guardie forestali, detLe pure " Garde de triage ", le quali esercitano funzioni di polizia, consiglieri tecnici e direttori dei lavori forestali. Essi controllano, vigilano e tutelano tutto il patrimonio silvo-pastorale compreso nel loro territorio.

Il personale forestale è costituito da:

ingegneri, ispettori, sottoispettori e guardie forestali; quest'ultime sono circa 1.700 che insieme ai 330 ingegneri e ispettori formano il personale tecnico del servizio forestale svizzero; a questi si aggiungono 2.500 operai forestali che lavorano presso le sezioni (triage), a questi operai permanenti si aggiungono circa altri 36.000 operai adibiti a tutti i lavori forestali in modo temporaneo.

La formazione del personale avviene:

per gli ingegneri e gli ispettori -presso la SFPZ (Scuola politecnica forestale di Zurigo) con un corso di 13 mesi di tirocinio pratico e 8 semestri di scuola;

per il personale subalterno vengono fatti da parte dei cantoni dei tre mesi - con un massimo di 25 persone - seguiti successivamente da corsi di aggiornamento per le guardie finanziati dalla Confederazione.

Della ricerca forestale si occupano: una divisione della scuola politecnica di Zurigo; l'istituto federale di ricerche forestali di Zurigo; l'istituto federale per lo studio della neve e valanghe di Davos; il laboratorio federale di prova dei materiali di Zurigo; gli istituti federali di entomologia e di botanica presso il politecnico di Zurigo.

U.R.S.S. - Unione di 15 Repubbliche Socialiste e 123 territori e regioni autonome, ma tutto il potere è attribuito al Soviet supremo. Ettari oltre 1.000 milioni di foreste tutte nazionalizzate.

Presso il Ministero agricoltura di Mosca opera il comitato statale dell'URSS, organo supremo del servizio forestale russo (Glawleskhose), che presiede alla gestione, amministrazione e tutela di tutte le foreste dell'Unione> sia dello Stato che quelle affidate alle fattorie collettive o alle varie amministrazioni, ed opera nell'ambito del dipartimento centrale del Ministero agricoltura, che coordina tutte le amministrazioni forestali delle varie Repubbliche, dove operano i Leskhozes che controllano le foreste assegnate alle fattorie collettive (Kolkhozes) e ad altre amministrazioni.

Nelle varie Repubbliche le amministrazioni forestali, che dipendono tutte dal comitato statale di Mosca, operano nelle varie regioni a mezzo dei Leskhozes; queste sono quindi considerate le strutture di base del servizio forestale sovietico e a volte comprendono una o più sezioni (Lesnichestvos).

Un ente centrale che opera per tutta l'URSS, si interessa di assestamento e inventario forestale (Lespròteckt).

Nel servizio forestale sono impiegati circa 4.000 funzionari; 37.300 ingegneri forestali, 51.000 tecnici inferiori e 120.000 agenti. Di questi: 22.300 ingegneri e 33.000 tecnici inferiori operano per le industrie e 15.000 ingegneri e 18.000 tecnici inferiori per la selvicoltura. Quanto sopra perché in URSS le funzioni di politica selvicolturale, sono attribuite al Ministero della agricoltura e foreste, mentre quelle inerenti alla produzione e commercio del legno sono attribuite al Ministero delle industrie forestali dell'URSS in collegamento con gli altri Ministeri industriali; a mezzo di appositi uffici (Lespromkhoses).

La formazione del personale forestale avviene:

per il personale superiore presso istituti e facoltà forestali delle università statali, tra cui le principali sono: l'istituto tecnico di Leningrado, l'istituto tecnico forestale di Mosca, la facoltà forestale dell'accademia di agricoltura di Kiev, l'istituto tecnico forestale di Veronei l'istituto tecnico forestale della Siberia di Irkuts, l'istituto tecnico forestale di Arcangelo. In complesso vi sono lì istituti forestali indipendenti dalle università, presso i quali vengono formati anche gli ingegneri forestali;

per il personale tecnico inferiore vi sono molte scuole forestali secondarie;

per il personale subalterno vi sono apposite scuole speciali.

La ricerca forestale in URSS viene effettuata da: l'istituto di ricerca di Azerbaidjan, 7 stazioni sperimentali forestali e altri istituti sperimentali. La ricerca viene coordinata dall'accademia di scienze dell'URSS, presso la quale opera un apposito dipartimento.

U.S.A. - Confederazione di 51 Stati suddivisi in contee.

Esistono negli USA due sistemi di servizio forestale federale:

USNPS: U.S. National Park Service -gestisce e amministra ben 124 aree naturalistiche costituite da 15archi nazionali ed altri areali forestali a scopo pubblicistico. Questo servizio dipende dal Ministero federale degli interni e controlla circa 10 milioni di ettari di foreste;

U.S. Forest Service - dipendente dal dipartimento dell'agricoltura e che controlla e amministra più di 12.000.000 di ettari di foreste, tra foreste demaniali, parchi e riserve pubbliche e private, per complessivi 172 areali forestali. Questo forest service rappresenta il vero servizio pubblico in campo forestale e della ricerca. Data la complessiva vastità della amministrazione forestale americana federale, si crede più utile riportare il seguente organigramma, fornito dall'ambasciata degli USA, nel cui retro è riportata una traduzione ufficiosa:

il personale - che deve essere omogeneo sia per lo stato giuridico che per il trattamento economico e le funzioni;

i compiti - che debbono tornare ad essere quelli tradizionali di tutela della natura in particolare e dell'ambiente naturale in generale, anche in previsione di un già preconizzato coordinamento internazionale del servizio di polizia ecologica, alla cui base vi sono senza dubbio tutte le Convenzioni internazionali di natura ecologica, già ratificate o in via di ratifica dal Parlamento;

la scuola - che deve essere sempre più idonea e specializzata per poter assicurare al personale forestale una preparazione culturale ed una formazione personale e quindi una professionalità, elevata pure questa in previsione di una auspicata unificazione della formazione dei forestali in senso extranazionale;

la ricerca forestale - che si deve innestare nel contesto di quella internazionale che, come abbiamo visto, è molto più avanzata, proprio perché collegata ai Servizi forestali dei vari paesi.

Si ritiene che sia solo il caso di precisare che in merito alla natura del Corpo forestale dello Stato ed il rapporto d'impiego dei suoi appartenenti postulati in questa proposta, si richiama a quanto stabilito in merito dal Consiglio di Stato con la Decisione n. 983/1959, che così recita:

" Il rapporto d'impiego degli appartenenti al Corpo forestale dello Stato ha carattere civile, ma il Corpo stesso può essere classificato Corpo di polizia, esplicando permanentemente funzioni di polizia, secondo principi organizzativi che si avvicinano a quelli dell'organizzazione militare ", spiegando poi, nelle considerazioni in diritto alla stessa Decisione, il concetto di " funzione di polizia ", di " organo di polizia", di " Corpo di polizia ", di " stato giuridico", attribuiti al Corpo forestale dello Stato ed al suo personale.

Oltre alla predetta Decisione del Consiglio di Stato si ritiene citare anche altre fonti che hanno confermato i concetti sopra esposti:

Atto Camera: Resoconto del 4 luglio 1974 (" il Corpo forestale dello Stato quale corpo armato dello Stato, non può essere regionalizzato) (cfr. Resoconto n. 305, pagina 8);

Rivista sindacale " Conquiste del lavoro", n. 50 del dicembre 1972, che spiega in modo chiarissimo, anche per la fonte che la cita, la fondamentale differenza tra " militarizzazione di diritto " e " militarizzazione generica " che è quella che riguarda il Corpo forestale dello Stato.

Abbiamo voluto richiamare l'attenzione su tutto quanto sopra esposto, per sgonfiare a priori, eventuali ulteriori speculazioni personalistiche e strumentali, su presunte attribuzioni " militaresche " al Corpo forestale dello Stato, le quali nulla hanno a che vedere con le funzioni di polizia che invece sono sempre state attribuite al Corpo stesso e a tale proposito si ribadisce - solo per ricordarlo - che la funzione di polizia forestale, alla quale sono intimamente connesse le qualifiche di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, è attribuita al Corpo forestale dello Stato sin dalla sua costituzione quale organo dello Stato italiano; Corpo che è stato sempre " armato" ed equiparato operativamente agli altri Corpi di polizia dello Stato, pur conservando, il personale forestale lo stato giuridico "civile " e indossando una propria uniforme (cfr. leggi: n.1015 del 1862; n. 3917 del 1877; n. 409 del 1901; n. 690 del 1907; n. 277 del 1910; n. 253 n. 1915; n. 3267 del 1923; n. 804 del 1948; Consiglio di Stato n. 632 del 1950; decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957, articolo 384; Consiglio di Stato n. 76 del 1958; n. 538 del 1951; Consiglio di Stato n. 983 del 1959; Consiglio di Stato n. 410 del 1970 e numerose altre norme emanate per il Corpo forestale dello Stato).

Tutto ciò premesso passiamo ora alla illustrazione dell'articolato.

L'articolo 1 definisce la natura del Corpo forestale dello Stato, ne individua la fisionomia, ne sancisce il volto giuridico, pur conservando il Corpo la sua tradizionale struttura, cioè: " Corpo di polizia speciale che trae la sua specializzazione dalla natura tecnica delle sue funzioni" (cfr. Consiglio di Stato n. 983 del 1959), Corpo armato dello Stato (cfr. pure Atto Camera, Sommario del 4 luglio 1974), stato giuridico " civile " (cfr. articolo 8 legge n. 804 del 1948), l'ordinamento del personale (cfr. articolo 29 legge n. 804 del 1948, legge n. 538 del 1951, decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1959, articolo 384, Consiglio di Stato n. 76 del 1958, Corte conti, Atti parlamentari Camera, Doc. XIV, n. 2, 1972); il settore operativo, che rimane quello tradizionale della tutela ecologica dell'ambiente (cfr. Corte costituzionale n. 142 del 1972 e n. 257 del 1974), l'attuazione delle norme derivanti da Convenzioni internazionali in materia ecologica (si dà attuazione al disposto dell'articolo 5 della legge n. 184 del 1977), l'impiego del Corpo forestale dello Stato da parte delle regioni (cfr. articolo Il del decreto del Presidente della Repubblica n. lì del 1972, articolo 71, decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, Corte costituzionale n. 142 del 1972, si precisa solo che tale impiego deve essere uniforme su tutto il territorio nazionale). Viene anche previsto che il Ministro dell'agricoltura ogni anno presenterà al Parlamento una relazione sull'attività del Corpo, sui programmi e sui risultati delle scuole e degli istituti di ricerca del Corpo forestale dello Stato. Detta relazione sarà preventivamente inviata anche alle regioni perché si esprimano in merito.

L'articolo 2, stabilisce che il personale del Corpo forestale è distinto in ufficiali, sottufficiali e guardie. Tale distinzione scaturisce da tutta una serie di norme legislative che hanno sempre equiparato gli appartenenti al Corpo forestale dello Stato, ai pari grado degli altri Corpi di polizia pur avendo sempre avuto, gli ufl~ciali, una propria terminologia per indicare i vari gradi (cfr. Consiglio di Stato n. 56 del 1951; legge n. 804 del 1948; legge n. 301 del 1963; decreto ministeriale 7 agosto 1971 su Gazzetta Ufficiale n. 35 dell'8 febbraio 1972; Corte costituzionale n. 142 del 1972; Consiglio di Stato n. 983 del 1959; Consiglio di Stato n. 1696 del 1975; legge n. 284 del 1977; Circolare Ministro del tesoro n. 164410 del 1978; legge n. 968 del 1977; legge n. 505 del 1978). prevede anche la equiparazione del servizio prestato nel Corpo forestale dello Stato, al servizio militare di leva: questa equiparazione è già vigente per i sottufficiali e guardie ai sensi della legge n. 1198 del 1965, viene ora estesa anche agli ufficiali che in effetti rivestono le stesse qualifiche e svolgono le stesse funzioni dei sottufficiali e guardie oltre ad esserne i superiori. E' prevista anche la equiparazione agli altri Corpi di polizia per quanto riguarda i documenti di riconoscimento e matricolari, che già sussiste, peraltro anche per quanto riguarda accertamenti, ricoveri, trasporti, concessioni, attribuzioni varie, e che ora vanno solo meglio precisate nel regolamento del Corpo. E' anche prevista l'assistenza religiosa al Corpo forestale dello Stato, nel pieno rispetto delle libertà costituzionali, ai sensi della legge n. 512 deI 1961: questo soprattutto per quanto riguarda le scuole del Corpo e le cerimonie ufficiali e ricorrenze che interessano la vita del Corpo.

L'articolo 3 definisce il concetto di " polizia ecologica " che altri non è che la risultante delle funzioni che il personale del Corpo forestale dello Stato già svolge; cioè la polizia forestale alla quale sono connesse altre funzioni di polizia tecnica specializzata, come ad esempio caccia e pesca, previste dai rispettivi testi unici e dalla legge n. 968 del 1978; polizia idrogeologica, prevista 4alla relazione De Marchi sulla difesa del suolo, ai sensi della legge n. 632 del 1967, volume I, pagina 839; polizia fitosanitaria, legge n. 888 del 1913, legge n. 987 del 1931> legge n. 269 del 1973; polizia veterinaria, decreto del Presidente della Repubblica n. 320 del 1954, leggi 3 febbraio 1963, nn. 126 e 127; polizia idraulica e fluviale, legge n. 1285 del 1920, legge n. 1175 del 1933; legge n. 2248 del 1865; polizia antinquinamenti fonti idriche ed agrarie, legge n. 1604 del 1931, legge n. 973 del 1931, legge n. 1265 del 1934. Viene codificata la qualifica di ufficiale e di agente di polizia forestale, da sempre attribuite, rispettivamente, agli ufficiali e sottufficiali, la prima e alle guardie scelte e guardie la seconda (articolo 29, legge n. 3267 del 1923); vengono inoltre confermate le qualifiche di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza agli appartenenti al Corpo forestale dello Stato che sono insite nella funzione di polizia forestale e quindi in quella più attualizzata di polizia ecologica " (cfr. legge n. 3917 del 1877, legge n. 409 del 1901; legge n. 690 del 1907; legge n. 277 del 1910; legge n. 253 del 1915; legge n. 3267 del 1923; legge n. 804 del 1948; Consiglio di Stato n. 983 del 1959; Consiglio di Stato n. 1552 del 1958; Consiglio di Stato n. 410 del 1970).

L'articolo 4, prevede per il personale del Corpo forestale dello Stato lo stesso trattamento economico ordinario e straordinario, le competenze, la quiescenza ed ogni altra competenza economica, uguale a quelle degli altri Corpi di polizia dello Stato. Tale trattamento è già in godimento ai sottufficiali e guardie ai sensi della legge n. 538 del 1951 e successive modificazioni e integrazioni; viene ora esteso anche agli ufficiali i quali, peraltro, già percepiscono le indennità per servizi di polizia proprie dei pari grado degli altri Corpi (cfr. n. 284 del 1977 e legge n. 505 del 1978).

L'articolo 5, regolamenta e revisiona l'attribuzione delle qualifiche dirigenziali agli ufficiali del Corpo forestale dello Stato, aumentando i posti già previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972, in considerazione degli uffici centrali e periferici del Corpo e della notevole preparazione culturale e professionale che con la presente legge si richiedono al personale interessato, per l'espletamento dei compiti che tutto il personale del Corpo forestale dello Stato deve svolgere nel contesto della tutela eco logica dell'ambiente naturale. Già col decreto del Presidente della Repubblica numero 748 il personale del Corpo forestale dello Stato è stato distinto da quello degli altri dicasteri e amministrazioni dello Stato, solamente che il conferimento della " dirigenza " oggi è limitata ai soli funzionari che dirigono gli uffici centrali: tanto è vero che ad alcuni funzionari che dirigono uffici periferici l'amministrazione ha conferito anche la direzione di divisioni o servizi ministeriali per potergli attribuire i posti da dirigente previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 748. Onde ovviare a tali stratagemmi che possono suscitare risentimenti, ambiguità, tensioni, disfunzioni, si individuano quali uffici periferici e centrali sono titolari di " dirigenza ".

L'articolo 6, stabilisce la diretta dipendenza del Corpo forestale dello Stato dal Ministro, in modo da renderlo più autonomo operativamente, e quindi più adatto e funzionale per svolgere i compiti attribuiti al Corpo.

E' prevista anche la struttura centrale e periferica del Corpo, secondo gli organigrammi riportati nelle tabelle Il e III; struttura che ricalca quella attuale, prevedendo, in armonia con l'indirizzo generale, un più accentuato decentramento amministrativo e quindi funzionale, viene solo ripristinata la struttura intermedia degli uffici direttivi a livello provinciale necessari per la gestione e il governo del personale e dei servizi attribuiti al Corpo forestale dello Stato. Tali uffici sono previsti in parallelo agli uffici direttivi di altre Amministrazioni e degli altri Corpi di polizia: è previsto che l'ufficio ubicato nei capoluoghi di regione, oltre ai compiti giurisdizionali propri, assicuri anche i necessari collegamenti con gli organi regionali; Con tale previsione si eliminano le vecchie strutture degli Ispettorati regionali. A proposito di tali uffici si ritiene dover precisare che l'attuale mancanza di essi quali strutture dello Stato, non è stata determinata tanto dal trasferimento alle regioni degli Ispettorati regionali, ripartimentali e distrettuali delle foreste ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. li del 1972, quanto da una inspiegabile, riteniamo, inadempienza dell'Amministrazione che il) sede di consegna alla regione degli immobili dove erano installati tali uffici non ha applicato le disposizioni impartite, dall'allora Ministero per l'attuazione delle regioni, nel febbraio 1972 con apposita circolare che ai numeri 8, 9 e 14 della lettera b) così disponeva: <le sezioni e i servizi che svolgono funzioni rimaste alla competenza statale debbono, alla data del 10 aprile 1972, risultare totalmente scissi dall'Ufficio che viene trasferito ", e più avanti... " Il trasferimento non deve rappresentare confusione di mezzi e personale, anche nelle ipotesi della particolare posizione assunta da taluni funzionari che, in via provvisoria e fino al riordinamento dei servizi statali di cui alla legge n. 775 del 1970, continueranno ad essere preposti alla direzione di uffici trasferiti alle regioni e di uffici rimasti statali ". Ma stranamente questo non è avvenuto per gli uffici del Corpo forestale dello Stato; infatti attualmente, dopo sette anni, ancora sussiste l'anomala situazione che da provvisoria è diventata istituzionalizzata. Ma ora a seguito del riordinamento delle strutture proprie che le regioni stanno attuando, si rende ormai indilazionabile anche il riordinamento degli uffici in questione. La situazione di provvisorietà era stata anche preconizzata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 141 del 1972. E' prevista la istituzione di istituti di ricerca e sperimentazione in campo ecologico-selvicolturale, in attuazione di quanto disposto in merito dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e per armonizzare il servizio forestale italiano a quello dégli altri paesi, come accennato nelle pagi-ne precedenti, e per coordinare anche l'attività svolta in merito da altri istituti nazionali e regionali.

L'articolo 7, prevede che l'attuazione di quanto previsto dagli articoli 68 e 83 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, rimasto alla competenza statale, continua - ad essere svolto dal Corpo forestale dello Stato, in conseguenza della soppressione della Azienda di Stato per le foreste demaniali, che la esegue a mezzo delle strutture e personale del Corpo stesso, senza creare nuovi enti, peraltro già soppressi o dispersivi per mezzi e operatività.

L'articolo 8, prevede anche per il Corpo forestale dello Stato la istituzione di ruoli per <incarichi speciali e mansioni d'ufficio " già operanti n,egli altri Corpi. Le dotazioni di tali ruoli, in definitiva, sono già previsti dalle leggi n. 301 del 1963 e ù. 313 del 1970; si tratta solo di codificarne meglio la strutturazione, ma soprattutto di attuare due principi che si ritengono importanti dal punto di vista sociale e funzionale, e che sono fra l'altro sentiti dagli interessati; non disperdere quel bagaglio di esperienze acquisito dal personale in tanti anni di servizio che, a seguito di malattie contratte in servizio e per causa di esso, non può più essere impiegato nel servizio attivo, ma che può invece risultare prezioso per servizi di ufficio. Così oltre a dare un riconoscimento a quel personale che ha dato il meglio di se stesso al paese, consente anche di disporre di personale più giovane per i servizi di campagna, tenendo in ufficio quello più anziano. Con quanto previsto nell'articolo in definitiva si propone solamente la unificazione e l'assorbimento di quanto già stabilito dagli articoli 10, 11, 12 della legge n. 301 del 1963 e della legge n. 313 del 1970.

L'articolo 9, prevede, anche per il Corpo forestale dello Stato, la istituzione di un " Fondo assistenza, previdenza e premi ", in analogia a quanto già in atto per i pari grado degli altri Corpi. Attualmente l'accantonamento delle somme provenienti dalle aliquote dei quarto multa, affluiscono in un conto intestato ad una "Fondazione "; ma essendo questa una istituzione privatistica non può assicurare quella assistenza al personale secondo canoni di certezza democratica, che invece può essere assicurata da una istituzione pubblicistica.

L'articolo 10, prevede l'amministrazione e il governo dei personale e delle strutture del Corpo forestale dello Stato in modo autonomo, e quindi assicurare un servizio più funzionale e perciò più utile per il paese. In merito continuano ad avere vigore le norme di cui alla legge n. 1316 del 1955. E' previsto anche che tutti i beni, mezzi e strumenti attualmente intestati alla Direzione generale economia montana e foreste e alla soppressa Azienda di Stato per le foreste demaniali, vengono attribuiti al Corpo forestale dello Stato di cui alla presente legge. Si tratta solo di regolarizzare una situazione già esistente, in quanto tali beni e strutture sono già affidati al Corpo forestale dello Stato, e di assicurare continuità dello status esistente evitando. doppioni e relative spese.

L'articolo 11, prevede la regolamentazione delle scuole forestali che per i sottufficiali e guardie già sono operanti - quella di Cittaducale e quella di Sabaudia -, si tratta solo di istituzionalizzarne una per allievi guardie e una per allievi sottufficiali. Per la scuola allievi ufficiali, che si rende necessario riistituire, si tratta di ripristinare quella già esistita nel complesso demaniale di Firenze-Vallombrosa, che è stata la prima scuola forestale italiana sin dal 1869 con la legge 4 aprile 1869, n. 4993. L'ordinamento ditali scuole viene rimandato al regolamento, ma vengono qui fissati i criteri che debbono essere a base delle stesse.

L'articolo 12, prevede, nella prima applicazione della legge, che gli ispettori non dirigenti debbono seguire un corso di aggiornamento in materia di polizia ecologica. Corsi di aggiornamento sono previsti anche per il restante personale in modo da perseguire le specializzazioni previste nella tabella V, allegata alla legge.

L'articolo 13, prevede che entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge venga emanato il regolamento di attuazione; ne fissa i contenuti che riguardano: i servizi e il personale, per i quali si deve tener conto del loro particolare status " civile " nel parallelismo con le normative vigenti per gli altri Corpi di polizia; l'ordinamento delle scuole secondo i principi fissati dall'articolo 11; la regolamentazione dell'impiego del Corpo forestale dello Stato da parte delle regioni, che deve avvenire nel rispetto della professionalità del personale, dell'ordinamento gerarchico del Corpo e deve essere uniforme in tutte le regioni. E' prevista anche la costituzione di una commissione paritetica composta dai rappresentanti dell'amministrazione e da quelli del personale, che deve provvedere alla stesura dello schema di regolamento, che sarà poi emanato secondo le norme vigenti.

L'articolo 14, prevede norme transitorie per la prima applicazione della nuova leg-. ge e fissa misure per il conferimento dei vari gradi negli organici del personale; prevede inoltre che in tutti gli organi collegiali e commissioni che operano all'interno del Corpo, deve essere assicurata la presenza dei rappresentanti di tutto il personale.

L'articolo 15, prevede quale personale può transitare nei ruoli previsti dalla presente legge in sede di prima applicazione e il suo inserimento nei nuovi ruoli. Per il personale senza funzioni di polizia attualmente in servizio presso uffici della amministrazione forestale, è previsto che pur transitando esso nei ruoli unici previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 618 del 1977, quale contingente può rimanere a prestare servizio negli stessi uffici.

Gli articoli 16 e 17, prevedono alcune norme transitorie in sede di prima applicazione della legge. E' previsto anche che il personale già facente parte del Corpo forestale dello Stato e che sia transitato nei servizi forestali delle regioni a statuto speciale, può, a domanda, rientrare nei ruoli del Corpo forestale dello Stato secondo le normative vigenti; questa possibilità è stata caldamente sollecitata dagli interessati anche a mezzo delle organizzazioni sindacali di categoria che operano nelle rispettive zone.

L'articolo 18 prevede l'aumento degli organici del Corpo forestale dello Stato, per i sottufficiali e guardie, come più volte sollecitato dal Parlamento in sede di approvazione o discussione di varie leggi, fra cui l'ordine del giorno 9/3322/531/2 del 20 febbraio 1975 approvato in aula e accettato dal Governo come raccomandazione (cfr. Sommario Camera n. 344 del 20 febbraio 1975); l'ordine del giorno del Senato del 14 febbraio 1973 (senatore Buccini e Tortora); Atto Camera n. 305 del 4 luglio 1974; l'Atto Camera n. 319 del 24 gennaio 1975. I posti in aumento, per complessive 3.120 unità, vengono coperti in un sessennio; vengono però portati in diminuzione 189 posti nei ruoli degli ufficiali e ben 110 sedi di uffici rispetto a quelli tradizionali (cfr. Prospetto A).

L'articolo 19, prevede la copertura finanziaria per la prima applicazione della legge.

L'articolo 20 prevede l'abrogazione di tutte le norme emanate dal 1948, con a legge n. 804 e successive integrazioni modificazioni, per il Corpo forestale dello Stato e l'entrata in vigore della presente legge. Nelle more di emanazione del regolamento, continuano ad avere vigore le norme regolamentari in corso di applicazione al personale del Corpo forestale dello Stato alla data di entrata in vigore della presente legge.

La tabella I allegata indica gli organici del personale deI Corpo forestale dello Stato distinti per i vari ruoli.

La tabella Il indica l'organigramma della struttura del Corpo forestale dello Stato come viene a collocarsi il Corpo stesso nel contesto del Ministero e delle Regioni.

La tabella III indica le dotazioni delle sedi dei vari uffici del Corpo sia centrali che periferici.

La tabella IV indica le specializzazioni clic si possono raggiungere all'interno del Corpo forestale dello Stato.

La tabella V indica la distribuzione degli aumenti degli organici proposti, nel corso di sei anni.

La tabella VI indica i contingenti del personale senza funzioni di polizia, che attualmente opera alle dipendenze della Direzione generale economia montana e foreste e negli uffici della soppressa Azienda di Stato per le foreste demaniali, che possono continuare ad operare negli uffici del nuovo Corpo forestale dello Stato pur transitando nei ruoli unici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 618.

Completano questa relazione alcuni prospetti dimostrativi relativi a:

prospetto A - le variazioni nelle dotazioni delle strutture e negli organici direttivi che si vengono a verificare a seguito della applicazione della presente legge;

prospetto B - raffronto della distribuzione dei vari gradi di sottufficiali, in proporzione all'organico totale, nei vari corpi di polizia;

prospetto C - situazione degli uffici e del personale che vi è dislocato attualmente;

prospetto D - le dotazioni organiche che si ritengono ottimali per poter assicurare un buon servizio forestale in chiave ecologica nel nostro paese, si espongono solo a scopo dimostrativo in relazione alla tabella III;

prospetto E - raffronto tra gli uffici centrali e periferici degli altri Corpi e quelli deI Corpo forestale dello Stato;

prospetto F albo d'onore del Corpo forestale dello Stato.

Come ultima considerazione crediamo opportuno far notare che la presente proposta è stata basata anche sul seguente presupposto: come è necessario che vi siano " tutori dell'ordine pubblico " (cara-binieri e pubblica sicurezza); come è necessario che vi siano " tutori dell'ordine economico-tributario " (guardia di finanza); così è oltremodo necessario che continuino ad esservi anche i " tutori dell'ordine ecologico-naturalistico ", compito peculiare svolto, come si è cercato di dimostrare, sempre e dovunque dalle guardie forestali dello Stato.

Compiti che nel nostro paese sono sempre stati svolti dal. Corpo forestale dello Stato e che possono continuare ad esserlo, basta solo ristrutturare tale Corpo e potenziarne gli Organici e i mezzi per adeguarli alle esigenze attuali. Anche nella considerazione che a seguito del trasferimento alle regioni delle funzioni di loro competenza, che nel passato erano state affidate al Corpo forestale dello Stato, detto Corpo tornando ad essere un organo di tutela - come accennato nelle pagine precedenti - può essere meglio impiegato nel contesto della tutela ecologica dell'ambiente naturale, che assume sempre più importanza, soprattutto nel particolare momento di deterioramento dell'ambiente naturale che stiamo vivendo.

Da quanto sopra discende una improcrastinabile esigenza della protezione della natura, nel contesto più ampio della tutela ecologica dell'ambiente in tutte le sue componenti: terra, aria, acque, sempre più insorgente e urgente, data l'incidenza che tale deterioramento ha sulle condizioni di vita sulla Terra. Basterebbe a tale riguardo considerare lo stato di tanti fiumi e laghi, un tempo pescosi e puliti, oltre che gradevoli paesisticamente, e oggi trasformati in sudici collettori di rifiuti non più biodegradabili, dove la vita sta scomparendo.

Anche i mari si stanno avviando su quella strada e l'atmosfera non è da meno: il tutto sacrificato sull'altare di una industrializzazione senza alcuna programmazione e quindi senza alcun limite; come conseguenza diretta abbiamo raggiunto un tale grado di saturazione di inquinamenti del suolo, dell'aria e delle acque, che rasenta la soglia della irreversibilità. Se a tale quadro poniamo come raffronto la diminuzione dell'areale " verde " - che è il solo laboratorio che fabbrica ossigeno, presidio indispensabile per la " vita" vegetale, animale e umana - conseguenziale anche dello smodato sviluppo industriale e demografico, la realtà è bene evidente.

Ed anche per tale prospettiva si impone in modo indispensabile, dover disporre di un organo da preporre alla tutela dell'ambiente: problema che anche in sede internazionale ormai si impone, come dimostra l'interesse che l'argomento suscita in diversi consessi fra cui citiamo:

" Risoluzione concernente il programma d'azione delle Comunità europee in materia ambientale " (Risoluzione del 17 maggio 1977 della CEE); Convenzione internazionale di Parigi del 1972 (legge n. 184 del 1977); Risoluzione del 48° Congresso Interpol di Nairobi (proposta di istituire una polizia " ecologica " con collegamenti internazionali); Risoluzione dell'VIII Congresso USAFEUR (Unione dei sindacati e associazioni forestali europee).

Riteniamo che il nostro paese già dispone di un organo da preporre alla tutela dell'ambiente: è il Corpo forestale dello Stato, che va solo ristrutturato e potenziato,come abbiamo inteso proporre con la normativa che stiamo sottoponendo all'esame del Parlamento.

Una ristrutturazione e un potenziamento che rispondono anche a motivi di opportunità politica, sociale e logica. Opportunità che si impongono: sotto il profilo economico - cioè disporre già di strutture e di uomini con bagaglio di esperienze collaudate da quasi un secolo e mezzo di servizio selvicolturale-naturalistico, quindi senza inutili aggravi di spese per la collettività, pur assicurando gli stessi servizi; sotto il profilo dell'efficienza personale disciplinato e preparato ad operare nella tutela degli ambienti naturali; per l'immediatezza di impiego - 6.000 uomini già disponibili, addestrati e dislocati nelle strutture capillari del Corpo, già esistenti, che vanno solo messe in condizione di operare meglio.

Infine l'esigenza della ristrutturazione e del potenziamento del Corpo forestale dello Stato sono stati sollecitati, onorevoli colleghi, sia dal personale interessato, attraverso le rispettive Organizzazioni sindacali e associazioni professionali; sia da autorevoli fonti parlamentari; sia da altre personalità e organizzazioni.

Citiamo alcune di tali fonti:

Relazione De Marchi: Commissione interministeriale legge n. 632 del 1967;

Ministero riforma burocratica: lettera n. 13085/11/e/87 del 13 ottobre 1970

CGIL-MAF: circolare in data 14 maggio 1971;

C.N.R.: presidente commissione pro natura - telegramma in data 21 luglio 1972, n. 6937;

Ed. POMI, Milano: Broglia e Macchiaroli, Per una nuova politica del bosco, 1974;

Associazione per lo sviluppo della selvicoltura: ordine del giorno del Convegno " Politica del legno e difesa del suolo", 16-17 ottobre 1974;

CISL - MAF: Convegni interregionali e Convegno nazionale nella primavera del 1975; sostenimento dell'unitarietà del Corpo forestale dello Stato;

l'Unità: articolo del 5 novembre 1975; " Ristrutturazione del Corpo forestale dello Stato ";

CGIL - MAF: Convegni interregionali e Convegno nazionale del 28 gennaio 1976;

la stragrande maggioranza dei partecipanti ha confermato la volontà di sostenere la unitarietà del Corpo forestale dello Stato;

ANSEGUFOR: Associazione nazionale sottufficiali e graduati forestali. I C9ngres-so nazionale dicembre 1976. 1.300 partecipanti comprese delegazioni estere. Sollecitata ristrutturazione del Corpo forestale dello Stato;

ANSEGUFOR: Convegni in tutte le regioni riassunti dal consiglio direttivo centrale il 16 luglio 1976, sollecitato il potenziamento del Corpo forestale dello Stato;

ANSEGUFOR: luglio 1977, Convegno nazionale per sollecitare la ristrutturazione e il potenziamento del Corpo forestale dello Stato;

ANSEGUFOR - ANIF (Associazione ispettori forestali): Convegno nazionale ottobre 1978, con la partecipazione di oltre 1.000 forestali; rappresentanti sindacali e politici dei partiti democratici oltre al sottosegretario MAF; parlamentari della DC, del PCI e del PSDI: riconosciuta la necessità di ristrutturare il Corpo forestale dello Stato;

ANIF: Convegno nazionale, primavera 1979: riaffermata la inderogabile esigenza della ristrutturazione del Corpo forestale dello Stato;

ANSEGUFOR: Direttivo centrale, sollecitata la ristrutturazione del Corpo forestale dello Stato;

USAFEUR: Unione sindacati e associazioni forestali europee, ribadita la necessità di affidare ai servizi forestali dei vari paesi, la tutela ecologica dell'ambiente naturale; VIII Congresso con la partecipazione dei rappresentanti " forestali " di lì paesi europei in qualità di membri e numerosi altri come osservatori; settembre 1979;

INTERPOL: 480 Congresso di Nairobi, settembre 1979; riconosciuta la necessità di studiare la opportunità di creare una polizia ecologica in parallelo all'1nterpol, per la tutela dell'ambiente.

Pro-Natura: lettera circolare del me se di novembre 1979 con la quale si sollecita la ristrutturazione e il potenziamento del Corpo forestale dello Stato.

Onorevoli colleghi, le benemerenze che il Corpo forestale dello Stato ha acquisito in tanti anni di servizio a favore della collettività, si possono evincere anche dal prospetto F allegato alla" presente relazione; cioè l'Albo d'onore del Corpo; da esso scaturisce limpido e inequivocabile lo spirito di sacrificio, di abnegazione e di fedeltà alle istituzioni democratiche del personale del Corpo stesso.

Anche per questo, noi pensiamo, il paese che noi rappresentiamo deve esprimere a questo personale - insieme a tutti gli appartenenti alle forze di polizia - la propria riconoscenza; approvando la presente proposta noi gli rendiamo, oltretutto, un atto di giustizia. Ma soprattutto per la consapevolezza della necessità di dover assicurare al paese un servizio forestale utile e idoneo a far fronte alle molteplici esigenze da esso richieste.

Diamo anche uno sbocco alla occupazione giovanile, data la grande concorrenza di aspiranti ai corsi per allievi forestali.

Ricordiamoci che il mondo vegetale ha preceduto l'uomo sulla terra, mentre il deserto lo segue! " Seveso docet " vien quasi voglia di dire; e non solo Seveso.

Se si fosse potuto disporre di un buon servizio di polizia ecologica così come auspichiamo con la presente proposta, forse oggi ci troveremmo a poter affrontare uno dei problemi più scottanti del dopoguerra, con maggiore sicurezza: problema cui può essere legata la nostra stessa sopravvivenza.

Animati da tali sentimenti ed in considerazione anche che il problema è stato esaminato e dibattuto a tutti i livelli: politico; sindacale, tecnico, amministrativo, ci onoriamo chiedere, onorevoli colleghi, la vostra collaborazione per l'eventuale perfezionamento del presente testo, e la sua sollecita approvazione: consci così di rendere un servizio necessario e utile al paese e alla collettività.